Concordato preventivo in bianco, con continuità e liquidatorio

Come accedere al concordato preventivo?

Alla base del concordato preventivo, che può essere richiesto da un imprenditore che versi sia in una situazione di crisi aziendale reversibile che irreversibile, ci sono tre interessi che la legge intende tutelare:

  • quello dell’imprenditore che può così evitare il fallimento;
  • quello dei creditori che non vanno incontro alle lungaggini delle procedure fallimentari;
  • quello della società (in senso lato) per i livelli occupazionali che non vengono erosi in negativo.

Di che cosa si tratta?

E’ una procedura che sfrutta la forma dell’accordo che viene fatto in via “preventiva” rispetto alla situazione di fallimento vero e proprio con lo scopo di evitare quest’ultimo (vedi anche Saldo e stralcio). Con l’avvio del concordato preventivo il datore di lavoro mantiene la gestione della propria azienda (anche se con minori libertà e più vincoli operando sotto la vigilanza del commissario giudiziale), mentre i creditori ottengono il soddisfacimento parziale dei propri crediti.

Requisiti: oggettivi e soggettivi

Non tutti gli imprenditori possono fare ricorso al concordato preventivo, ma devono verificarsi delle condizioni che sono sia oggettive che soggettive. Per quelle oggettive è imposto che sia superata la dimensione che la legge fallimentare indica nell’articolo 1 e che riguarda il limite per volume dei ricavi realizzati, dello stato patrimoniale e dei debiti, tutti nei tre esercizi precedenti, che viene aggiornato ogni tre anni dal Ministro della Giustizia. I requisiti soggettivi invece sono lo status di imprenditore individuale, commerciale o collettivo (vedi anche Prestiti agevolati per ditta individuale).

Che cosa si può fare con l’accordo?

L’imprenditore deve proporre in che modo e in che quantità intende soddisfare i creditori. Se il concordato va a buon fine le azioni esecutive vengono congelate. La domanda di accesso al concordato va rivolta al tribunale territorialmente competente che decide con proprio decreto sull’ammissibilità o non ammissibilità.

Di norma alla domanda deve essere allegato anche il piano sul quale si fonda l’accordo, ma è ammessa anche la possibilità di proporre la domanda (così da ottenere l’effetto immediato di congelamento degli atti esecutivi) riservandosi di presentare il piano dettagliato nei tempi massimi previsti dalla legge (tra 60 e 120 giorni a meno di proroghe). In questo caso si parla di concordato in bianco.

Tipologie di concordato: in continuità o liquidatorio

Il concordato preventivo con continuità aziendale è stato introdotto nel 2012, e si ha quando il principale obiettivo dell’accordo verte proprio sulla prosecuzione (comprendendo tanto quella diretta che quella indiretta) dell’attività stessa, che può essere sia dichiarata apertamente dal debitore/imprenditore che desunta tramite l’uso degli strumenti giuridici in fase di valutazione della proposta. Ciò può portare anche alla liquidazione di parti dell’azienda che non siano funzionali a questo scopo (rientrando nel concordato liquidatorio parziale).

Per cui lo scopo del concordato preventivo in continuazione è opposto a quello liquidatorio, dove lo scopo è quello di accompagnare la procedura di liquidazione, dismissione, cessione, ecc.