Come difendersi dal recupero crediti – 3 cose che devi sapere

Come difendersi: cosa possono o non possono fare le società di recupero crediti

Il mancato pagamento di una bolletta di un’utenza, delle rate di un finanziamento, porteranno quasi sicuramente alle azioni di recupero del credito. Questa attività viene rimessa a società o agenzie specializzate che mettono in campo una serie di azioni atte a:

  • interrompere la prescrizione del pagamento (10 anni per i prestiti e 5 anni per le utenze);
  • ottenere il pagamento del dovuto più spese e interessi legali.

Detto questo difendersi dal recupero credito aggressivo operato da società o agenzie specializzate è possibile ed anche doveroso. Per poterlo fare bisogna conoscere consapevolmente i propri diritti, così da escludere tutto ciò che un agente di recupero crediti non può fare.

Diritti del debitore

Il debitore ha il diritto di:

  • essere contattato in orari e luoghi appropriati. Per quanto riguarda gli orari non sono ammesse telefonate in orari al di fuori di quelli lavorativi ed effettuate con eccessiva frequenza (al massimo una telefonata al giorno e comunque non in giorni consecutivi, ma rispettando intervalli che siano ‘tollerabili’);
  • conoscere i dati di chi lo sta contattando e le sue finalità in modo chiaro: l’operatore deve dare il proprio nome e cognome e dire per quale società di recupero crediti sta lavorando, aggiungendo anche la società che vanta il credito, il suo importo e la scadenza di quanto era dovuto e di quanto si dovrà saldare;
  • non essere chiamato sul posto di lavoro o presso parenti o amici. Se ciò dovesse accadere per reperire il debitore altrimenti irraggiungibile non deve essere detta la finalità di questa ricerca a terze persone;
  • godere del rispetto della propria privacy: non ci devono essere affissi presso il luogo di lavoro, casa o altri luoghi frequentati dal debitore da cui risulti il debito o altre informazioni che vanno a ledere la sua privacy;
  • ricevere una comunicazione corretta senza minacce e senza ingiurie o altro;
  • aver garantito il rispetto del proprio domicilio: nessuno può entrare con la forza o impedire l’accesso al debitore all’abitazione. Questi fatti sono denunciabili e punibili penalmente.

Cosa non può fare l’agente

L’agenzia di recupero crediti si avvale solitamente di propri dipendenti che vengono pagati a provvigione sulle somme che devono far pagare. Se questi si qualificano come “avvocati” (o simili) allora bisogna andare a fondo e chiedere delucidazioni, visto che un avvocato non può essere dipendente di una società.

Inoltre gli agenti di recupero credito non si possono mai qualificare come esattori, affermare di avere il diritto di entrare nei domicili o sul posto del lavoro del debitore ecc. Altre cose che non possono fare gli agenti e che bisogna perciò conoscere così da difendersi dal recupero crediti aggressivo sono:

  • registrazione della telefonata senza il consenso del debitore, che invece può fare la registrazione senza darne comunicazione all’agente;
  • minacciare in qualsiasi modo;
  • inviare atti amministrativi ‘generici’ che rimandano all’avvio di una procedura in giudizio (tali atti devono essere nominativi e riportare tutti i dati per permettere i dovuti controlli al debitore o a chi lo assiste);
  • imporre un incontro, recarsi a casa e tentare di entrarvi senza autorizzazione;
  • dare un nominativo differente o spendere il nome di una “società” qualsiasi;
  • parlare del debito con un familiare, parente, convivente, amici, ecc.

Le forzature più usate

Può giovare inoltre conoscere le tecniche più usate da parte degli agenti che si occupano del recupero crediti per fare leva sull’urgenza di saldare il debito, e che sono:

  • imminente arrivo di un ufficiale giudiziario a casa o al lavoro: perché arrivi questa figura è necessario che sia stata attivata la procedura per l’esecuzione forzata che dà titolo, con un atto di precetto, a questa comunicazione. Se non è stato notificato l’atto di precetto allora l’ufficiale giudiziario non può arrivare per far partire la procedura di esecuzione forzata;
  • iscrizione di ipoteca sulla casa del debitore in caso di mancato pagamento in tempi brevi: anche in questo caso ci deve essere prima la notifica dell’atto di precetto e tutte le procedure relative all’esecuzione forzata;
  • iscrizione come cattivo pagatore alla Centrale Rischi della Crif: è una possibilità che riguarda solo le rate di finanziamenti da parte di banche o società finanziarie. Inoltre la procedura di iscrizione avviene in modo automatico non appena superato un certo tempo di ritardo per ciascuna rata (che va dai 30 ai 60 giorni);
  • arrivo dell’esattore: la figura dell’esattore è usata dalle società di riscossione dei tributi convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o l’Inps come soleva fare l’ormai ‘estinta’ Equitalia. Nel caso del recupero crediti parliamo di dipendenti di società specializzate che, ribadiamo ancora una volta, non hanno alcuno strumento che giustifichi un ingresso forzato nel domicilio del debitore o altra forma di forzatura nell’ottenere il pagamento.

Conclusioni: garante od associazione dei consumatori?

Difendersi dal recupero crediti aggressivo è possibile, a volte, solo rivolgendosi a associazioni dei consumatori od a società specializzate nella difesa dei cittadini e dei loro diritti. Questo perché, soprattutto quando c’è la necessità di rivolgersi alla legge, bisogna conoscere bene il campo in cui ci si sta muovendo.

Questo permetterà di valutare anche un’ipotesi di denuncia di questi comportamenti alle autorità competenti e di vedere se ci sono gli elementi perché il credito vantato sia effettivamente esistente o, eventualmente prescritto.

Infine di fronte a palesi situazioni di illiceità ci si può rivolgere anche direttamente al garante per la privacy che negli ultimi anni è intervenuto a riguardo in più occasioni.
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