Disoccupazione ordinaria 2020: come richiedere l’assegno?

Indennità di disoccupazione: guida alla richiesta

L’assegno o indennità di disoccupazione ordinaria ha carattere temporaneo e svolge solamente il ruolo di sostegno economico per quei lavoratori dipendenti o subordinati (fatta eccezione per alcuni settori che non rientrano nella tutela) che si vengono a trovare senza un impiego e quindi senza una retribuzione.

Questa condizione deve essere connessa a fatti che esulino dalla propria volontà (sono esclusi quindi i casi di dimissioni volontarie senza che siano dovute a atti ingiuriosi, mobbing o per un peggioramento delle mansioni attribuite loro). Ci devono quindi essere dei requisiti ben specifici (vedi anche Prestiti facili senza busta paga), mentre il fattore dell’età anagrafica non ha alcuna importanza, ma si deve guardare al periodo di contribuzione.

I requisiti necessari

Il primo requisito è, come detto, lo stato di disoccupazione dovuto a licenziamento, trasferimento ad altra sede (a meno che non sia giustificabile per esigenze aziendali), termine di un contratto stagionale o a tempo determinato (non ci rientrano i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionali).

Si estende ai lavoratori a domicilio licenziati, ma non ad apprendisti (vedi anche Prestiti per precari). Le dimissioni sono ammesse ai fini dell’assegno di disoccupazione ordinaria solo se si riesce a dare prova dell’impossibilità a proseguire il rapporto di lavoro per atti vessatori, umilianti, discriminazione sessuale ecc. Il lavoratore disoccupato non deve svolgere attività lavorativa e deve anche iscriversi ai centri per l’occupazione. Come requisiti temporali è invece necessario che il lavoratore:

  • abbia maturato un’anzianità lavorativa e quindi una contribuzione di almeno due anni precedenti allo status di disoccupazione;
  • possegga ‘capacità lavorativa’ (che può essere anche residua).

La richiesta di questi requisiti generali è rimasta immutata tanto nel 2015 che negli anni precedenti, che per il 2016 e anni futuri.

I tempi per la presentazione della domanda

La richiesta per usufruire dell’assegno di disoccupazione va fatta alle sedi Inps (competenti e non territorialmente) o ai Centri per l’impiego competenti, usando l’apposito modulo Ds21 entro:

  • 68 giorni dall’inizio della disoccupazione;
  • 98 giorni nel caso in cui ci sia stato il licenziamento in tronco.

Oltre al modulo di richiesta sii devono allegare i documenti obbligatori, ovvero:

  • il modello Ds22 compilato dal datore di lavoro presso il quale si svolgeva l’attività lavorativa;
  • la dichiarazione di iscrizione ai centri di impiego;
  • la dichiarazione per la richiesta delle detrazioni di imposta;
  • (facoltativo) la richiesta del pagamento dell’assegno familiare.

Chi paga e come avviene il pagamento

L’ Inps effettua il pagamento per gli 8 mesi in cui è riconosciuto il diritto all’effettuazione della prestazione (aumentati a 12 mesi per i disoccupati di età superiore ai 50 anni). Il pagamento avviene con:

  • assegno circolare;
  • bonifico;
  • contanti presso un Ufficio Postale.

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