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#1 15-05-2009 02:30:00

remocristallo
Members
Registrato: 15-05-2009
Messaggi: 2

Perdita lavoro e trasferimento all'estero

buongiorno a tutti,mi chiamo remo,e come da titolo ho bisogno di un vostro parere.

ho 39 anni e mia moglie 40 abbiamo due figli,abbiamo fatto un prestito alla bipielle ducato 3 anni fa' per 6 anni di 12000 euro,fino a 4 mesi fa' abbiamo pagato senza problemi,ma poi non siamopiu' riusciti a pagare,mia moglie' e' professionista e non ha piu' trovato lavoro e anche io ho perso tutto,ci siamo trasferiti all'estero in comunita' europea,e abbiamo spostato la residenza a casa di mia madre in italia,da quando manchiamo in italia e cioe' 6 mesi mia mamma ci comunica tutto cio' che succede,e all'inizio hanno cominciato a telefonare poi le lettere e adesso si presenta una signora a casa,mia mamma  ha l'ordine di non firmare niente,io sinceramente non riesco piu' a pagare,e in italia non ho niente di proprieta' e nulla intestato.a cosa vado incontro se vado di questo passo e cioe' di non pagare piu'?non per voler mio ma veramente non riesco piu' a vivere.aiutatemi,consigliatemi.grazie

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#2 15-05-2009 04:16:01

lillte
Advanced Member
Registrato: 26-10-2008
Messaggi: 1715

Re: Perdita lavoro e trasferimento all'estero

Buongiorno Remo.
In primo luogo permettimi di augurarti un grande in bocca al lupo per il futuro della tua famiglia, inoltre non devi abbarterti perchè loro hanno bisogno di te...quindi coraggio.
Entrando nel merito della questione, ti posto il mio parere che, chiaramente essendo un parere, valuta tu se tenerne di conto o meno e, valuta anche i pareri degli altri utenti che ti posteranno.
Secondo il mio punto di vista dovresti, in prima battuta, controllare il contratto di finanziamento stipulato 3 anni fa e verificare se avevi acceso un'assicurazione a copertura del prestito. Nell'eventualità che ciò risulti, dovrai controllare se l'assicurazione copre l'evento lavoro e, nello specifico quale casistica: dimissioni o licenziamento per giusta causa, cassa integrazione, malattia, invalidità, variazione del tenore di lavoro ecc. Qualora tu riscontrassi un'evento simile alla tua situazione attuale, invia,  tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un'apertura del "sinistro" all'assicurazione ed alla finanziaria, allegando tutta la documentazione in tuo possesso che possa dimostrare lo stato di cose. A tal fine, qualora ve ne siano i presupposti, l'assicurazione potrà coprire una parte del finanziamento. Solitamente non oltre 18 mesi.
La copertura assicurativa non comporta segnalazione negativa in banca dati, ma comporta comunque una segnalazione.
In caso contrario e, cioè che il tuo contratto è privo di assicurazione ovvero che tale "aggiunta" non può coprire l'evento, ti consiglio di metterti, urgentemente, in contatto con la finanziaria e chiedere un nuovo piano di rientro fuori dai canoni finanziari, cioè trovare un accordo conciliativo senza aggiunta di ulteriore liquidità, chiedendo chiaramente la diminuzione della rata in virtù dei parametri di reddito familiare.
E' probabile che a garanzia di tale operazione la finanziaria ti richieda degli effetti cambiari. Valuta personalmente se tale soluzione può essere conforme alle tue problematiche, considerando attentamente che un eventuale protesto complicherebbe maggiormente la tua situazione.
Inoltre occorre valutare se tu e la tua famiglia siete stati inseriti all'interno del nucleo familiare di tua madre e, ciò è facilmente verificabile attraverso uno stato di famiglia poichè la residenza in una medesima abitazione non implica automaticamente l'inserimento nello stesso nucleo familiare. ...più avanti ti spiegherò perchè.
Per quanto concerne "la signora" che telefona per sollecitare i pagamenti, occorre fare tre considerazioni:
1) se trattasi di recupero crediti derivante da attività interna della finanziaria
2) se trattasi di recupero crediti derivante da mandato di agenzia
3) se trattasi di recupero crediti a seguito di acquisto del credito inesigibile
Nel primo caso la finanziaria può agire apertamente a garanzia della propria posizione e, dopo una semplice costituzione in mora può procedere tramite atto di precetto.
Nel secondo caso se la finanziaria si avvale di un'agenzia di recupero crediti, questi signori devono essere in possesso di regolare licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 TULPS da parte della Questura/Prefettura e, in alcuni casi dal Comune di esercizio. Inoltre occorre valutare la competenza territoriale, cioè se la loro sede legale è la stessa ove operano e, in caso contrario, qualora avessero delle sedi secondarie, se le stesse sono state autorizzate dall'autorità ad esercitare in tale territorio.
L'agenzia di recupero crediti deve "obbligatoriamente" dimostrare di essere stata autorizzata a tale recupero. Inoltre la modulistica da loro usata (tipo la lettera di costituzione in mora o di diffida) deve essere conforme a quella depositata presso la Questura che ha rilasciato la licenza. Medesimamente per quanto concerne le tariffe per il recupero, in considerazione del fatto che queste agenzie addebitano alla parte soccomente (al debitore) anche le spese di recupero crediti.
Vi sono però molte sentenze di Tribunali di tutti e tre i gradi i quali sentenziano che tali spese non possono essere addebitare al soggetto soccomente poichè tali spese possono essere richieste solo da coloro che esercitano l'attività forenze.
A prescindere da ciò, l'agenzia di recupero crediti ha due tipi di mandato: 1 a termine e 1 a recupero.
Mi spiego meglio.
QUello a termine cioè che l'agenzia ha tempo un tot di mesi per procedere al recupero, in caso contrario viene risolto automaticamente il mandato e quindi non ha più titolo a richiedere alcun che poichè hanno avuto il mandato di procedere solo in forma stragiudiziale. Nel secondo caso hanno avuto mandato anche per la forma giudiziale. Quindi dopo la diffida, dopo la costituzione in mora, possono passare all'atto di precetto e poi al pignoramento, anche presso terzi, con vittoria si spese legali ed oneri accessori.
Se invece la finanziaria ha ceduto il credito, occorre valutare se la cessione è stata fatta nei modi e nei termini di legge e, questi comunque devono dimostrare, in qualsiasi sede, che il credito sia certo, esigibile e non prescritto.
Supponendo che tu non possa procedere ad alcun pagamento o che comunque la finanziaria non accetti le tue condizioni e, si proceda all'atto di precetto, questo atto verrà inviato presso la residenza, dimora e domicilio. Tu dirai che sono la stessa cosa, ma in realtà la legge prevede che la residenza possa essere diversa dalla dimora abituale e medesimamente il domicilio (fiscale, legale, amministrativo ecc.).
Quindi tale atto arriverà a casa di tua madre!
Tale atto, in base ai termini indicati dal codice di procedura civile, concede un termine, solitamente non superiore a 10 gg entro il quale "deve" essere pagato l'intero capitale residuo, gli interessi maturati per il tardato pagamento (chiaramente non gli interessi del contratto poichè vi è la risoluzione del contratto stesso), gli oneri accessori (spese di iscrizione a ruolo della causa, marche, ecc.) e spese legali.
In questa fase nulla è perduto, anche perchè tale atto deve essere fatto solo tramite un legale, quindi il legale può accettare una transazione, una conciliazione che a sua volta può prevedere il pagamento dilazionato. Chiaramente nell'atto in cui subentra un legale è opportuno tutelarsi nel medesimo modo. Ti ricordo che in determinati casi è previsto anche il gratuito patrocinio anche per le cause civili (devi recarti presso l'ordine degli avvocati e farti consegnare l'elenco degli avvocati patrocinanti).
Qualora tu non rispondessi all'atto di precetto, l'avvocato procede al pignoramento che può essere presso la residenza, dimora, domicilio e quindi presso terzi (banche, datore di lavoro ecc...).
In base alle modifiche apportate nel 2006 in materia di procedura esecutiva, anche durante la piena esecuzione del pignoramento, tale procedimento può essere annullato, sospeso o revocato; Ciò potrà essere fatto se vi sussistono i requisiti.
Questo per sommi capi è un sunto della visione debitoria che io ho valutato, che, mi rendo conto, possa essere un po' funesta, ma mi sembra giusto evidenziare tutte le casistiche.
Il mio consiglio sarebbe comunque di provare ad avere un approccio diretto con la finanziaria e specificare le problematiche familiari.
La maggior parte delle finanziarie ha tutto l'interesse di evitare un contenzioso poichè costoso e comunque non sempre fruttifero in merito al risultato finale.
Qualora tu riscontrassi delle difficoltà, prova a delegare, solo per una consulenza, qualcuno in Italia affinchè possa rivolgersi ad un'associazione dei consumatori e trovare la giusta assistenza.
Rinnovo il mio in bocca al lupo


C'è sempre un limite!  sadsadsad
Troll Anche loro hanno un'anima?

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#3 15-05-2009 04:37:35

remocristallo
Members
Registrato: 15-05-2009
Messaggi: 2

Re: Perdita lavoro e trasferimento all'estero

grazie ,grazie della risposta molto chiara....si era prevista una assicurazione,ma essendo all'estero e prevedo di tornare in italia a fine giugno per vedere un po' il da farsi,non mi resta che stare a guardare anche perche' non ho nessuno che possa impegnarsi per me a cercare determinate informazioni.grazie

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#4 15-05-2009 05:30:47

emma peel
Esperto
Registrato: 29-01-2009
Messaggi: 4708

Re: Perdita lavoro e trasferimento all'estero

Se l’assicurazione era una “creditor protection”, dovrebbero essere coperti di norma 6 mesi per un prestito personale simile. Hai la documentazione della polizza?  Comunque controlla quali garanzie copre, perché potrebbe essere solo una polizza morte o un altro tipo di polizza.
Ma, se garanzia coperta, devi comunicare sia alla assicurazione ,sia alla finanziaria, con urgenza il “sinistro” cioè la perdita provvisoria del lavoro,  perché non sempre avviene in automatico.
Infatti essendo passati 4 mesi dal ritardo, presumo che avendo ricevuto solleciti, il sinistro non è stato comunicato.
Inoltre ti segnalo che essendo in ritardo sei stato comunque segnalato in centrale rischi , dopo 2 mesi di ritardo in CRIF e forse EXPERIAN, dopo 4 mesi in CTC. Se sanerai la situazione rimarrai comunque in banca dati per almeno 24 mesi dal risanamento, a meno che non si riesca ad aggiustare la faccenda della polizza se non è troppo tardi.
Cerca comunque di accordarti e di spiegare (meglio per iscritto) alla finanziaria la tua situazione, se non lo hai ancora fatto potresti avere commesso un errore.
Buona fortuna Remo

Ultima modifica di emma peel (15-05-2009 05:31:31)


LA "CIURMA" DEL FORUM SI E' TRASFERITA QUI: http://www.finanzaonline.com/forum/blog.php?b=1131

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#5 15-05-2009 08:30:01

mrbeam
Junior Member
Registrato: 19-04-2008
Messaggi: 147

Re: Perdita lavoro e trasferimento all'estero

remocristallo ha scritto:

buongiorno a tutti,mi chiamo remo,e come da titolo ho bisogno di un vostro parere.

ho 39 anni e mia moglie 40 abbiamo due figli,abbiamo fatto un prestito alla bipielle ducato 3 anni fa' per 6 anni di 12000 euro,fino a 4 mesi fa' abbiamo pagato senza problemi,ma poi non siamopiu' riusciti a pagare,mia moglie' e' professionista e non ha piu' trovato lavoro e anche io ho perso tutto,ci siamo trasferiti all'estero in comunita' europea,e abbiamo spostato la residenza a casa di mia madre in italia,da quando manchiamo in italia e cioe' 6 mesi mia mamma ci comunica tutto cio' che succede,e all'inizio hanno cominciato a telefonare poi le lettere e adesso si presenta una signora a casa,mia mamma  ha l'ordine di non firmare niente,io sinceramente non riesco piu' a pagare,e in italia non ho niente di proprieta' e nulla intestato.a cosa vado incontro se vado di questo passo e cioe' di non pagare piu'?non per voler mio ma veramente non riesco piu' a vivere.aiutatemi,consigliatemi.grazie

Se tua mamma non ha niente di valore in casa (oppure ha beni di valore ma può dimostrare la sua proprietà) e se tu non hai niente di intestato in italia puoi stare abbastanza tranquillo. Romperanno molto le scatole ma se non hai niente che ti possono prendere?
Al limite, dopo un bel pò che abbaiano, proponi un saldo e stralcio per il 30% del dovuto ed è probabile che accettino. Tanto nelle centrali ci sei e quindi...
NON FIRMARE ASSOLUTAMENTE cambiali, assegni postdatati etc etc.
Stai tranquillo.

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#6 16-05-2009 03:33:42

gabri
Senior Member
Registrato: 18-02-2009
Messaggi: 506

Re: Perdita lavoro e trasferimento all'estero

come ti ho suggerito nella email avanza eualunque proprosta per lettera raccomnadtaa con avviso di ricevimento . se la finanziria rifiuta di rispondere ,con l'assistenza di un legale puoi invocare la mora del creditore,in modo da sospenmdere la decorrenza degli intressi di mora.
poi verifca sempre l'identità del soggetto titolare del credito. se c'è stato una cessione del credito ad una società di recupero o di factoring rischi di scrivere al creditore sbgaliato. controlla se ti arrivano gli avvisi di pagamento il riferimento al contratto di cessione del credito,la data,e se limporto del debito è quello esatto. nessun giudice disporrà il pignoramento se il debiotore non è messo nelle condizioni di sapere a chi e quanto deve pagare...


La mia prossima meta estiva...http://www.youtube.com/watch?v=OTm1nsrMyZM

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