il pignoramento coestiste con la cessione entro il 40 % dello stipendio al netto delle ritenute...almeno che non si tratti di un pignoramento per alimenti ed in quel caso si puo' arrivare alla meta' dello stipendio (ho visto anche casi in cui si è arrivato al 60 % dello stipendio in coesistenza con cessione delega e pignoramento...ma questo dipende anche dall amministrazione del dipendente...ma sono casi limite con pignoramento alimenti con figli a carico ..)
comunque è sempre il giudice che decide....
Concorso tra cessione, sequestri e pignoramenti della retribuzione
Sempre in materia di limiti quantitativi alla cessione della retribuzione occorre far
riferimento all’art. 68 collocato nel titolo quinto del d.p.r. n. 180/1950. L’art. 68
disciplina l’ipotesi del cumulo della cessione e del pignoramento e/o sequestro della
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retribuzione. Il cumulo può verificarsi in due distinte ipotesi: la prima, quando
l’atto di cessione della retribuzione è posto in essere dal lavoratore dopo il
pignoramento o sequestro (I° comma art. 68). La seconda, nel caso in cui la
cessione sia stata perfezionata e notificata anteriormente al sequestro e al
pignoramento (II° comma art. 68). In entrambi i casi, il legislatore fissa precisi
limiti quantitativi oltre i quali non può estendersi la garanzia del terzo creditore. In
particolare, il primo comma dell’art. 68 prevede che, quando preesistono
pignoramenti e sequestri, la cessione della retribuzione, fermo il limite del quinto di
cui all’art. 5, non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (al
netto delle trattenute) e la quota colpita da sequestri e pignoramenti. Ad esempio, se
lo stipendio al netto delle trattenute è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento
nel limite del quinto (20), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra i
2/5 di 100 (40) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20.
Il secondo comma, invece, stabilisce che qualora il lavoratore abbia notificato una
cessione dello stipendio, i successivi pignoramenti o sequestri sono consentiti solo
per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore,
fermi i limiti di cui all’art. 2 già illustrati. Pertanto, se, ad esempio, lo stipendio al
netto è pari a 100 e vi è stata una cessione nei limiti del quinto (20) il pignoramento
successivo potrà essere eseguito non oltre la differenza tra la metà dello stipendio
(50) e la quota ceduta (20) ossia ( non oltre) 30, ma fermi i limiti di cui all’art. 2 del
d.p.r. n. 180. Conseguentemente si potrà arrivare fino a 30 solo nel caso di crediti
alimentari (cfr. art. 2, co. 1, n. 1) ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari e
crediti di altra natura (cfr. art. 2, co. 2). Dal combinato disposto dell’art. 68, comma
2 e dell’art.2 , comma 2, si evince, quindi, che esiste un doppio limite: quello
concernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo) regolato dall’art. 2,
e l’altro nell’ipotesi di coesistenza di pignoramenti, sequestri e cessioni della
retribuzione, regolato dall’art. 68. Sulla legittimità di queste disposizioni si è
pronunciata la Cassazione che ha ammesso, ai sensi dell’art. 68, comma 2, la
coesistenza di un pignoramento nei limiti del quinto successivamente ad una
cessione di eguale misura regolarmente perfezionata e notificata, purché il loro
cumulo non superi la quota complessiva della metà dello stipendio, posta dalla
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norma quale limite assoluto per il concorso di siffatte cause (cfr. Cass. n.
4488/1994, Cass. n. 4584/1995).
Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione
Spero di essere stao esaudiente
saluti