nicola ha scritto:
quesito: quando trascrivere i dati?
se il cliente non riceve il prestito, si deve cmq trascrivere l'operazione?
se l'operazione è inferiore ai 12500 euro la si deve cmq trascrivere?
Immagino che il quesito sia riferito agli obblighi dei mediatori creditizi.
Il registro può essere tenuto in modalità elettronica sul proprio pc, utilizzando un programma apposito che rispetti i parametri UIC (ce ne sono diversi in commercio), oppure in modalità cartacea, o ancora affidandosi al servizio di terze società specializzate.
Se le operazioni effettuate non sono tantissime consiglio caldamente la modalità cartacea.
Il registro, in qualunque modo sia tenuto, deve essere conservato per dieci anni e tenuto a disposizione delle autorità competenti.
Il termine per l'iscrizione dell'operazione nel registro è di 15 giorni dall'accensione del contratto di mediazione. Presupposto sine qua non per l'iscrizione nel registro è l'identificazione, che può essere effettuata di persona tramite verifica di un documento di identità, tramite personale incaricato (es. un dipendente) o ancora tramite la procedura del bonifico a distanza (inusuale per un mediatore creditizio).
Vanno iscritte tutte le operazioni, anche quelle inferiori ai 12.500 eur.
Se al cliente viene fatto solo un esame della documentazione, ma la pratica non viene inoltrata a nessun ente erogatore (banche o società finanziarie) per mancanza di procedibilità, si può omettere di iscrivere la pratica nel registro.
Viceversa se la pratica viene inoltrata, ma poi rifiutata dall'ente erogatore, l'iscrizione è dovuta, pur con l'annotazione dell'esito della pratica.