L'assegno non trasferibile diventa la regola, quello libero l'eccezione. È questa la novità più importante che scatta dal 30 aprile e che obbedisce alla disciplina antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Diventa infatti operativa una norma (l'articolo 49) che rivoluziona il modo di usare gli assegni. Fonte : "IL SOLE 24 ORE"
A titolo informativo e a beneficio di chi ha dubbi sulla nuova normativa cerco di semplificare le novità:
Non Trasferibile:
- Gli assegni di importo pari o superiore a 5mila euro diventano obbligatoriamente «non trasferibili».
- Per assegni di importo inferiore a 5mila euro, è possibile usare la forma libera (senza dicitura "Non Trasferibile") ma si dovrà pagare un'imposta di bollo di 1,50 euro a modulo.
Un nuovo carnet da 10 assegni pertanto costerà 15 euro.
La girata :
diventa obbligatorio accompagnare la firma di girata con il codice fiscale, gli assegni in cui manca o è sbagliato il codice fiscale la girata è nulla.
Si mette in pratica, insomma, uno degli obiettivi chiave del decreto che recepisce le due direttive Ue in materia e si risponde all'invito di organismi europei e internazionali, ribadito più volte dal Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi: limitare il contante.
Gli assegni già in circolazione :
naturalmente, l'imposta di bollo non si dovrà pagare ma si dovrà comunque rispettare il limite dei 5mila euro.
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Attenzione, quindi, quando si riceve un assegno sotto i 5mila euro, soprattutto se con più girate. Omissioni o errori costano la nullità della girata e quindi il mancato incasso: una penalità che ricade sull'ultimo girante. Si profila, dunque, una delega al cittadino sul controllo di regolarità delle girate (e dei codici fiscali). Il destinatario, infatti, dovrà premurarsi rispetto a un eventuale rifiuto della banca o dell'ufficio postale pagatore e pretendere la posizione di un codice "corretto" da parte del girante. Questo per evitare contestazioni da parte dell'intermediario, anche se il ministero richiede alla banca o alla posta di verificare "solo" la «regolarità formale del codice fiscale».
In caso di firma di girata illeggibile, ma di codice fiscale corretto, dovrebbe prevalere, interpretando il chiarimento ministeriale, quest'ultimo.
Sarà vietata la circolazione degli assegni «a me medesimo», oggi liberamente trasferibili.
Resterà possibile l'utilizzo per l'incasso da parte del traente; per questi titoli niente obbligo di importo massimo né di codice fiscale (dato che la girata è una, quella per l'incasso). Il caso insomma del classico assegno che si fa allo sportello per fare un prelievo dal proprio conto corrente.
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In Ultimo:
-Le banche rilasceranno i nuovi carnet già con la clausola di non trasferibilità
Qualora si desiderasse avere uno o più assegni liberi bisognerà fare esplicita richiesta.
-Gli assegni emessi dal 30 aprile 2008, anche se non in regola con le nuove disposizioni, saranno pagabili; banche e Poste dovranno però segnalare l'irregolarità al ministero dell'Economia, che può applicare la sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo.
-Gli assegni emessi prima del 30 aprile 2008, e quindi "liberi" fino a 12.500 euro, potranno essere regolarmente incassati anche da questa data in poi.
Sperando di aver fatto cosa gradita resto a disposizione per chiarimenti. 
Ultima modifica di marco_RG (30-04-2008 19:27:50)
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