GUIDA ALLA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI
Cos'è un protesto
Il protesto è il procedimento con il quale viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale, il mancato pagamento della somma indicata nel titolo di credito (protesto per mancato pagamento di assegno o cambiale) o la mancata accettazione della cambiale da parte del trattario (cambiale - tratta).
La funzione principale del protesto, è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori (cfr. art. 51, legge cambiaria ed art. 45, legge sugli assegni): detta funzione, però, non è l’unica.
Il protesto, infatti, svolge anche una non trascurabile efficacia probatoria, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico che fa fede, dunque, fino a querela di falso, dell’avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento, nonché delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.
Non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto.
L’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è l’assimilazione del protesto alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.
I titoli di credito che possono essere protestati sono:
-cambiali;
-tratte accettate;
-vaglia cambiari;
-assegni bancari;
-assegni postali.
Cos'è il Registro Informatico dei Protesti (R.I.P.)
Il Registro Informatico dei Protesti, introdotto con legge 18 agosto 2000, n. 235, consente alle Camere di Commercio di provvedere alla pubblicazione ufficiale dell’Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell’elenco già effettuata dagli stessi enti ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.
Il Ministero delle Attività Produttive, attualmente Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. 9 agosto 2000, n. 316, ha dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti, intendendo così assicurare la completezza, l’organicità e la tempestività dell’informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
Nel Registro sono iscritti i dati relativi a: protesti per mancato pagamento di assegni bancari, assegni postali, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari.
Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione.
Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell’interessato, rilascia la certificazione sull’esito della ricerca.
La cancellazione dal bollettino dei protesti può avvenire:
nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (paghero’) comprensiva degli interessi e delle spese maturate (che potrebbero comprendere quelle delle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore, precetto e pignoramento);
nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell’art.17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si e’ pagato un protesto cambiario oltre l’anno suddetto);
qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non e’ ovviamente necessario e puo’ procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si siano accorti dell’errore).
Le conseguenze del protesto
potrebbe pagare tempestivamente (sia il debito originario che gli ulteriori gravami legati al protesto), prima che il debitore metta in atto le azioni esecutive che possono seguire il protesto, ovvero il precetto e il pignoramento. Se cio’ avvenisse entro un anno dalla levata del protesto egli potrebbe anche ottenere la cancellazione dello stesso rivolgendosi alla Camera di commercio (a condizione che si tratti del protesto di una cambiale. Per gli assegni occorre la riabilitazione del Tribunale e di deve agire decorso un anno dalla levata);
potrebbe pagare dopo un anno dalla levata del protesto. In questo caso la cancellazione potrebbe essere richiesta solo ottenendo la riabilitazione da parte del Tribunale, qualora nel frattempo non si sia stati protestati di nuovo. Rimane da vedere, poi, se il pagamento sia sufficientemente tempestivo da evitare le eventuali azioni esecutive del creditore;
potrebbe non pagare mai, e quindi oltre a subire le azioni esecutive eventualmente messe in atto dal creditore insoddisfatto (precetto, pignoramento, etc.) dovra’ rimanere iscritto per 5 anni nel bollettino dei protesti.
Cancellazione a seguito del pagamento entro un anno
Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento di una cambiale protestata (tratta o paghero’) maggiorata di interessi e spese -comprese quelle relative alle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore (precetto e pignoramento)- puo’ chiedere la cancellazione del protesto dagli appositi registri, ovvero dal cosiddetto bollettino.
Attenzione! La cancellazione dei protesti di assegni (anche se pagati prima di 12 mesi dalla levata del protesto) nonche’ di cambiali (tratte o paghero’) pagate oltre i 12 mesi dalla levata e’ possibile solo ottenendo la preventiva riabilitazione da parte del Tribunale (vedi piu’ avanti).
Va presentata un’apposita istanza presso la Camera di commercio competente per territorio, pagando il bollo di 14,62 euro e i diritti di segreteria (8 euro per titolo, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30.10.2001).
Si dovra’ allegare l’atto di protesto e il titolo quietanzato (dalla banca o dal creditore). In alternativa puo’ essere allegato il certificato di una banca attestante il deposito, vincolato a al portatore, dell’importo del titolo maggiorato da interessi e spese (ai sensi dell’art.9 del dpr 290/1975).
Esso dovra’ riportare i dati del titolo e del protesto o dovra’ essere accompagnato dal certificato di protesto rilasciato dal pubblico ufficiale levatore. In alcuni casi (verificare con la specifica Camera) potrebbe essere sufficiente invece una semplice dichiarazione scritta del debitore.
Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell’istanza. Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilita’, l’esecuzione della stessa entro 5 gg.
Se mancasse risposta entro 20 gg o l’istanza non fosse accolta il debitore puo’ rivolgersi al giudice di pace del suo luogo di residenza. Ovviamente la cosa va valutata opportunamente, possibilmente con l’aiuto di un legale.
Cancellazione a seguito di riabilitazione
Per quanto prevede la legge 108/96 all’art.17, il debitore protestato che abbia adempiuto al pagamento e non abbia nel frattempo subito ulteriori protesti ha diritto ad ottenere alla riabilitazione da parte del Tribunale.
Cio’, pero’, non prima che sia decorso un anno dalla levata del protesto, indipendentemente da quando avviene il pagamento.
Cosa prevede la riabilitazione
il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di una cambiale (tratta o paghero’) OLTRE un anno dalla levata dello stesso e che non e’ stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;
il debitore che ha pagato il dovuto riguardo il protesto di un assegno e che non e’ stato, nel frattempo, protestato ulteriormente;
Per ottenere la riabilitazione egli si deve rivolgere al presidente del Tribunale compilando un’apposita istanza ed allegandovi i documenti che provino il pagamento.
Se il Tribunale nega la riabilitazione il debitore puo’ far ricorso, entro 10 gg dalla comunicazione, alla Corte di Appello.
Ottenuta la riabilitazione il protesto viene praticamente “annullato” e puo’ esserne chiesta la cancellazione dal bollettino (sul quale verra’ pubblicato il decreto di riabilitazione) presentando un’istanza alla Camera di commercio competente per territorio.
La pratica e’ sottoposta alle stesse regole gia’ dette per la cancellazione a seguito di pagamento entro l’anno dalla levata, ovvero con risposta entro 20 giorni e possibilita’, in caso di rigetto, di ricorrere presso il giudice di pace.
Cancellazione del protesto illegittimo od erroneo
Nel caso in cui la levata di protesto sia ritenuta illegittima o errata, puo’ essere chiesta cancellazione dell’iscrizione dal bollettino direttamente al presidente della camera di commercio.
La richiesta puo’ essere presentata da un pubblico ufficiale o da una banca, nonche’ dallo stesso soggetto protestato. Il presidente della camera di commercio deve pronunciarsi entro 20 gg dalla presentazione dell’istanza.
Se accoglie la richiesta dispone la cancellazione e cura, sotto la propria responsabilita’, l’esecuzione della stessa entro 5 gg.
In caso di rigetto o di mancata risposta da parte del presidente della camera di commercio il debitore puo’ ricorrere al giudice di pace oppure -in casi particolari- chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza in Tribunale (ex art.700 c.p.c.), con l’ausilio di un legale.
Al riguardo e’ da tener presente una interessante sentenza di Cassazione (n.17415 del 30/8/04) secondo la quale la camera di commercio puo’ essere chiamata in causa -anche con un provvedimento d’urgenza- per la cancellazione di un protesto illegittimo od errato ma non per il rimborso delle spese processuali ne’ tantomeno per l’eventuale richiesta del risarcimento danni che il soggetto coinvolto intendesse chiedere.
Ad essa, organo “intermediario” che si occupa della sola pubblicazione dei dati, non puo’ infatti essere imputata la responsabilita’ dell’errore che, presumibilmente, ricade sull pubblico ufficiale levatore.
Nel caso si voglia andare in causa e’ comunque opportuno valutare bene i presupposti, magari con l’aiuto di un legale.
Cancellazione dopo cinque anni
L’iscrizione del protesto rimane per cinque anni, dopodiche’ la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico.
In caso contrario l’interessato potra’ chiederla rivolgendosi al presidente della camera di commercio, il quale ha 20 giorni di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell’attuazione del proprio provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione.
Oltre al protesto: iscrizione alla CAI, segnalazione negli archivi dei “cattivi pagatori”
Quando ci si occupa di regolarizzare un protesto e’ bene anche verificare che non si sia stati iscritti al CAI o in una delle centrali rischi come “cattivi pagatori” (CRIF, CTC, EXPERIAN, Banca d’Italia,Assilea,ecc...).
Le procedure, infatti, sono differenti e possono essere attivate indipendentemente l’una dall’altra.
Le prime due, per quanto riguarda gli assegni, sono spesso contemporanee benche’ sia possibile che un assegno impagato -che ordinariamente viene iscritto alla CAI (centrale di allarme interbancaria)- non venga anche protestato.
E’ bene sapere inoltre che e’ l’iscrizione al CAI che comporta la revoca all’emissione di assegni per un periodo di 6 mesi nonche’ il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti.
Cio’ anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.
L’iscrizione alle centrali rischi, invece, si discosta dalle altre due procedure visto che riguarda esclusivamente mancati o ritardati pagamenti di rate di finanziamenti, che solo raramente avvengono con assegni o cambiali.
Cancellazione dai tabulati prima della pubblicazione
Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti levati nell’arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile, presentare domanda di cancellazione dal tabulato, entro il giorno 10 del mese seguente: ciò consente di acquisire il diritto ad essere depennati dall’elenco dei protesti prima dell’inserimento nella banca dati del Registro Informatico dei Protesti (es.per protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 agosto).
Il modulo
deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell’utente
firmato dall’avente diritto – il firmatario della cambiale, o in caso di impresa dal legale rappresentante, amministratore, ecc.
ATTENZIONE: deve essere dichiarata la data di pagamento dei singoli effetti
il modulo deve essere corredato da (salvo variazioni):
una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
effetti in originale e fotocopie degli stessi (fronte-retro e lato della girata);
quietanza di pagamento in una delle seguenti forme:
contabile di banca (purchè siano rilevabili gli elementi identificativi dell’effetto - importo, scadenza, data di pagamento, repertorio);
timbro dell’istituto di credito per avvenuto pagamento, completo di data e firma del cassiere;
dichiarazione liberatoria del creditore (in caso di eventuali girate il creditore è l’ultimo giratario).
fotocopia del documento di identita’ in corso di validita’ del firmatario;
€ 8.00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione, versati in contanti o con bollettino di ccp n. 351502 (intestato alla camera di commercio- ufficio protesti- specificando la causale: ”6060”)
ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47
La quietanza, deve essere corredata di una marca da bollo da € 1,81 a meno che non si tratti di:
quietanza scritta sull’effetto (dall’istituto di credito, dall’ufficiale levatore, da privati);
quietanza prodotta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000.
In pratica, la stessa procedura analizzata per la cancellazione in caso di avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto.
Procedure comune nel protesto fra assegni e cambiali
La Sospensione
La pubblicazione dei protesti può essere sospesa solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria.
La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.
Accesso agli atti
Tutti possono accedere alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi 5 anni (L. 18.08.2000, n. 235). Per accedere alle notizie che non sono rilevabili in visura (D.M. 9.8.2000, n. 316), è sufficiente che l’interessato inoltri all’ufficio Protesti della Camera di Commercio una richiesta di “accesso agli atti”.
È importante precisare che con lo stesso procedimento si possono effettuare ricerche anche relativamente ai protesti levati e non ancora pubblicati, purché la richiesta venga presentata entro il primo giorno di ogni mese.
Rettifiche ed integrazioni dei dati contenuti nel Registro Informatico dei Protesti
Eventuali rettifiche ed integrazioni sui dati contenuti nel Registro Informatico dei Protesti sono ricevibili esclusivamente su domanda dei soggetti abilitati a levare i protesti (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari), in base a quanto stabilito dall’art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235, nonché dagli artt. 2 e 5 del D.M. 9 agosto 2000, n. 316.
Organi di controllo per un protesto
Come controllare un protesto
Un importante e delicato servizio, svolto dalle Camere di commercio, certamente d’aiuto agli imprenditori, che se ne servono per evitare brutte sorprese nella scelta dei loro interlocutori d’affari, è la pubblicazione dei protesti cambiari. Sono evidenti i riflessi di questo servizio camerale sul credito, sul buon nome commerciale, sulla fede pubblica. Non vi è istituto di credito che prima di accordare un fido o un mutuo non assuma informazioni sull’eventuale esistenza di protesti a carico del richiedente.
Competenze della Camera di commercio
La Camera di commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza, nei termini previsti: 1) riceve ed iscrive nel Registro Informatico gli Elenchi ufficiali dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali; 2) riceve le istanze di cancellazione dal Registro Informatico e sulla base delle quote di accertamento, provvede sull’istanza stessa; 3) gestisce l’accesso alle notizie del Registro Informatico dei protesti.
Levata e pubblicazione dei protesti
Gli ufficiali levatori, cioè incaricati della levata del protesto (ufficiali giudiziari, notai e segretari comunali) inviano il primo giorno di ogni mese al Presidente della Camera di Commercio l’elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate ed assegni bancari, nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali.
Allo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza dei rapporti commerciali, la pubblicazione è effettuata da parte della Camera di commercio con l’inserimento dei protesti nel Registro Informatico, da effettuarsi nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’elenco. La registrazione informatica assicura completezza, omogeneità e tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale. Ciascun protesto è conservato nel Registro Informatico per cinque anni dalla data di registrazione.
Identificazione del debitore
Dal 29 dicembre 2002 sull’effetto cambiario devono essere indicati anche il luogo e la data di nascita o il codice fiscale del debitore (“emittente” in caso di vaglia cambiario e “trattario” nel caso di cambiale). Tale norma è stata introdotta per i casi di omonimia. Il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, ha fornito indicazioni al riguardo con Circolare 14 febbraio 2003, n. 3557/C.
Cancellazioni (vedasi precedenti note)
E’ possibile chiedere la cancellazione di un protesto nei seguenti casi: 1) per avvenuto pagamento; 2) per illegittimità o erroneità del protesto; 3) per riabilitazione. 1) Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto per cambiale o vaglia cambiario abbia pagato quanto dovuto, può chiedere la cancellazione del protesto stesso dal Registro Informatico, inoltrando su apposito modulo formale istanza alla Camera di commercio, corredata dal titolo quietanzato e dall’atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto di pagamento, tutti in originale. Il debitore che non è in grado di reperire il portatore del titolo può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del protesto, al posto del titolo quietanzato, un certificato di un’azienda di credito attestante il deposito dell’importo del titolo vincolato al portatore. Sull’istanza decide con determinazione il responsabile dirigente dell’Ufficio Protesti. 2) Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato (per vaglia cambiari, tratte accettate) illegittimamente o erroneamente. L’istanza può essere presentata anche dagli stessi Pubblici Ufficiali abilitati. La Camera di commercio, accertata l’esistenza della illegittimità o dell’errore, provvede di conseguenza. 3) Ai sensi dell’art. 17 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l’usura) gli effetti protestati per mancato pagamento possono essere cancellati esclusivamente una volta ottenuta la riabilitazione, con Decreto del Presidente del Tribunale, che viene accordata, solo in assenza di ulteriori protesti, nei successivi 12 mesi dalla levata del protesto. Il decreto di riabilitazione viene trasmesso all’Ufficio Protesti della Camera di commercio che provvede, ai sensi di legge, a pubblicarlo per 10 giorni sul Registro Informatico dei Protesti. Trascorso tale periodo - senza che sia intervenuta nel frattempo alcuna opposizione - l’avente diritto può inoltrare istanza alla Camera di commercio per ottenere la cancellazione definitiva del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti. Su di essa provvede con determinazione il responsabile dirigente dell’Ufficio. Per tutte le tipologie di cancellazione sopra specificate è dovuto alla Camera di commercio un diritto di segreteria per ogni protesto di cui si richiede la cancellazione, da pagarsi secondo le modalità stabilite da ogni singola Camera.
Sospensione della pubblicazione
Il debitore può notificare alla Camera di commercio l’eventuale provvedimento d’urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l’Ufficio Protesti provvede direttamente e immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro.
Visure e Certificati
Le notizie sui protesti cambiari sono messe a disposizione del pubblico tramite l’apposito Registro Informatico, accessibile consultando i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informatico delle Camere di Commercio, oppure i terminali di tutte le sedi camerali. A seguito di tale consultazione è possibile chiedere, a pagamento: - una visura relativa al nominativo o alla denominazione del soggetto protestato, o – un certificato, che – a differenza della visura – contiene solo l’indicazione dell’esistenza o meno di protesti nel Registro in questione. Le visure ed i certificati attestano l’assenza o meno di protesti levati a carico di una determinata persona o impresa. La ricerca viene effettuata a livello nazionale sul Registro Informatico dei Protesti e si riferisce agli ultimi 5 anni. Le visure ed i certificati sono rilasciati immediatamente presso gli sportelli dell’Ufficio Protesti.
Consultazione del Registro Informatico dei Protesti
E’ possibile consultare l’archivio informatico dei protesti via Internet tramite il servizio Telemaco. L’accesso telematico al Registro Protesti consente di effettuare ricerche anagrafiche e stampare le visure dei protesti direttamente dal proprio PC. Per accedere tramite la rete Internet alla banca dati è necessario venire abilitati a Telemaco, sottoscrivendo un’apposita convenzione con la Camera di commercio di competenza.
Casi particolari di un protesto
Dicitura “tratta non accettata”
Qualora sull’atto di protesto figuri la dicitura “tratta non accettata” o “tratta non” siamo in presenza di una cambiale tratta, cioè di una cambiale contenente l’ordine di provvedere al pagamento a favore del creditore, rivolto ad un terzo che ha rifiutato di procedere al pagamento richiesto.
Il protesto di una tratta non accettata ha conseguenze diverse rispetto a quelle proprie dei protesti su cambiali o assegni: infatti, l’elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate viene anch’esso inviato dagli ufficiali levatori, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio, ma unicamente a fini statistici.
Le tratte non accettate non vengono pubblicate sul Registro Informatico dei Protesti, pertanto non è necessario attivare alcuna procedura di cancellazione.
Erronea levatura o illegittimità di un protesto
La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.
La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito.
La richiesta di cancellazione per erroneità si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell’ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell’istituto di credito trattario.
Per quanto riguarda la prova dell’errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell’ufficiale levatore o del funzionario dell’istituto di credito, che esplicita l’errore commesso.
La richiesta di cancellazione per illegittimità riguarda tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla legge. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le tipologie dei casi più frequenti:
la levata del protesto avvenuta oltre i termini di legge;
la richiesta di pagamento eseguita in luogo diverso da quello indicato nel titolo;
la levata del protesto senza l’indicazione obbligatoria dei dati anagrafici (l’obbligatorietà riguarda solo gli assegni emessi successivamente al 29 dicembre 2002, legge 29.12.2002, n. 273).
Tra i casi più complessi, si ricordano, sempre a titolo esemplificativo, quelli di illegittimità per falsità della firma, furto o smarrimento dell’assegno.
Come redigere il modulo della domanda di cancellazione
1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto all’ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall’interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.
(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP n. 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.
La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell’interessato.
Istruzioni per la presentazione dell’istanza di cancellazione per erronea/illegittima levata
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) dal direttore di filiale o da chi ne fa le veci, dall’ufficiale levatore, nonché da chiunque dimostri di aver subìto sul proprio nominativo levata illegittima o erronea del protesto
Il modulo deve essere corredato da (salvo variazioni):
una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
fotocopia del documento in corso di validita’ del richiedente;
fotocopia dell’effetto e dell’atto di protesto (qualora se ne sia in possesso);
memoria integrativa giustificativa della richiesta di cancellazione per illegittimita’ o erroneita’ del protesto (qualora si tratti di ufficiale levatore o istituto di credito, è opportuno l’utilizzo di carta intestata). ATTENZIONE la firma deve essere leggibile;
€ 8,00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione versati in contanti o con bollettino di ccp n. 351502 (intestato alla camera di commercio – ufficio protesti – specificando la causale: 6060);
ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47.
La domanda deve essere inoltrata all’ufficio Protesti della Camera di Commercio, competente per territorio, cioè alla Camera di Commercio del luogo di levata del protesto.
Raccolta Informazioni del Gruppo Finanzia