Cessione del credito

È il negozio con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. In genere, per la validità della cessione non è necessaria l’accettazione od il consenso del debitore ceduto, il quale è tenuto ad adempiere la propria obbligazione indifferentemente all’uno o all’altro creditore.
Nella cessione a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore (cessione pro soluto), salvo apposito patto (cessione pro solvendo) (vedi anche recupero crediti).