Estinzione anticipata

E’ la facoltà che ha il debitore di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata il debitore dovrà versare il debito residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'estinzione più, se previsto nel contratto, una penale che - per la normativa sul credito al consumo - non può superare l’1% del capitale residuo.