Pignoramento presso terzi: le novità del 2020

Pignoramento presso terzi: cos’è e come funziona

Un creditore, per trovare soddisfazione ai crediti vantati, può essere obbligato ad utilizzare il pignoramento presso terzi. Per l’applicazione di questo istituto i beni (come denaro anche presso una banca su conto corrente, stipendio oppure cose “mobili”) devono essere logicamente di proprietà del debitore ma non devono essere in suo possesso o disponibilità (in quanto li detiene, custodisce o utilizza un terzo soggetto).

L’obiettivo primario del pignoramento presso terzi è quello di salvaguardare gli interessi del creditore evitando che alcuni beni sui quali potrebbe trovare soddisfazione siano stati sottratti o lo possano essere futuro. Questa forma di pignoramento ha subito alcune importanti modifiche a partire dalla fine del 2014 (a seguito della legge di stabilità 2013), e può essere utilizzata tanto da un privato, un’azienda che dalla stessa Equitalia, con la sola condizione comune di vantare un credito dimostrabile (vedi anche Come non pagare Equitalia ).

Le novità dal 2014 in poi

Per prima cosa è stata introdotta la modifica sul Foro competente, che deve essere il tribunale del luogo dove ha residenza, domicilio (od ancora dove risiede), il debitore. Inoltre sul contenuto è stato disposto l’obbligo:

  • della citazione di comparsa del debitore;
  • l’invito del ‘terzo’, che è in possesso delle cose da pignorare, a darne comunicazione (su tipologia e entità) tramite opportuna dichiarazione.

Questa può essere fatta in prima persona, con assistenza di un legale, oppure con procura speciale ad altra persona entro 10 giorni dalla notifica. Nel caso di mancata risposta all’invito (mancata dichiarazione, non presentazione all’udienza per mancata comunicazione, ecc), allora le cose da pignorare non si considerano “contestate” di fronte alle pretese del creditore. Le comunicazioni vanno fatte tramite pec oppure con raccomandata, così come, in risposta, le dichiarazioni del debitore. Anche l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore che al terzo (il quale non viene citato in udienza tranne nel caso in cui dovesse venire meno alla suddetta comunicazione). Esistono dei moduli, sotto forma di formulario online, per avere idea di tutti gli elementi essenziali che deve avere la citazione (vedi anche Protesti e cancellazioni ).

Procedura

Una volta assolti i propri compiti, l’ufficiale giudiziario consegna la copia attestante l’avvenuta citazione in originale al creditore, che deve effettuare il deposito entro massimo i 30 giorni successivi, e da qui partirà poi la procedura normale che permetterà al debitore di fare eventuale opposizione (ambiti che non hanno subito modifiche). L’ultima novità in ordine temporale è quella invece che ha stabilito che dalla fine del marzo del 2015 le note di iscrizione devono essere depositate in via telematica.