Prescrizione bollo auto: attenzione alle eccezioni

Bollo auto: i tempi e le modalità della prescrizione

Tra le tipologie di crediti che sono sottoposti ad un periodo di prescrizione inferiore a quello ordinario c’è il bollo auto. Tuttavia la sua natura di tassa regionale porta anche a delle discrepanze tra quanto prevede la legge nazionale con i provvedimenti di carattere locale (vedi anche Come non pagare le tasse).

Quindi in generale vale quanto specificato di seguito, ma bisogna comunque accertarsi che localmente non siano previste anche delle disposizioni particolari (due esempi sono la Lombardia e l’Emilia Romagna).

In che tempo si prescrive il bollo auto in generale e come si deve calcolare?

Come già accennato nella maggior parte delle Regioni (compreso Lazio, Veneto, Sardegna, Calabria, ecc) il termine di prescrizione per il bollo auto è quello fissato dalla legge statale, che lo ha incluso nell’abito di quella triennale.

Il momento esatto entro il quale calcolare il termine è di 3 anni che scadono la fine del mese di dicembre del terzo anno successivi a quello entro il quale doveva avvenire il pagamento. Ciò fa sì che in alcuni casi si arrivi di fatto quasi a 4 anni mentre in altri si rimane ai 3 anni più o meno precisi (nel caso di un pagamento dovuto a gennaio 2012 e uno a dicembre sempre del 2012, in entrambi i casi la prescrizione finisce il 31 dicembre del 2015, quindi dal 1 gennaio 2016 non sarà più dovuto il pagamento a meno che non sia intervenuta una causa di interruzione).

Non solo prescrizione, e massima attenzione alle interruzioni

Spesso una cartella che richiede il pagamento del bollo non è conforme a quanto richiesto dalla legge (vedi anche Prescrizione cartella esattoriale Equitalia). Per cui è buona regola controllarne prima la legittimità, valutare se c’è stata la notifica che ne ha portato all’interruzione della prescrizione, e quindi vedere se sono trascorsi i tre anni.

Nel caso di interruzione, a meno di norme regionali particolari (come la Lombardia) riparte il termine di prescrizione di tre anni, che questa volta decorre dal giorno della notifica stessa giunta al destinatario, secondo l’orientamento dato dalla Cassazione per superare la questione della doppia notifica (ovvero il termine di comunicazione alle poste o ufficiale giudiziario e quello di effettiva notifica al destinatario).

Approfondimenti

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