Prescrizione risarcimento danni: decadenza ed eccezioni

Risarcimento danni: quali i possibili termini di prescrizione?

Nell’ambito delle situazioni in cui emerge la possibilità di poter ottenere un risarcimento danni, rimane il termine generico di prescrizione di 5 anni, fatte alcune eccezioni, che ne riducono la portata fino a soli due anni.

Inoltre bisogna considerare anche gli effetti della decadenza che, pur se normalmente fissata in 10 anni (anche per situazioni particolari come il danno biologico), ha subito delle modifiche in alcuni ambiti specifici. In particolare non si può dimenticare il decreto legge, varato sul finire del 2013 dal governo Letta, che ha stabilito che nel caso di richiesta di risarcimento danni per insidia stradale (come ad esempio una buca stradale, un tombino fuori norma, ecc) si ha la decadenza del diritto al risarcimento nel caso in cui questo non venga esercito nei tre mesi successivi che decorrono da quello in cui è avvenuto l’incidente o il sinistro.

Prescrizione per danni alla persona o ai veicoli con responsabilità di enti pubblici

Per quanto riguarda invece il termine di prescrizione, per danni subiti dalla persona, a causa dello stato dei beni appartenenti al demanio, comune, ecc, allora rimane di 5 anni (due anni se sono coinvolti i veicoli), ma è importante conoscere il referente al quale va indirizzata la richiesta di risarcimento danni (vedi anche Prestiti Inail).

Questa va inviata al comune, ma se la custodia/proprietà spetta ad un altro soggetto, allora il termine, per l’invio della richiesta al soggetto giusto, decorre dal giorno in cui chi ha subito il danno è venuto a conoscenza di questo fatto.

Differenze tra danni di tipo contrattuale ed extracontrattuale

Pensare che si tratti di mere sfumature è del tutto fuori dal contesto, considerato che tra le due situazioni, ci sono tantissime differenze che riguardano sia la prescrizione del risarcimento danni derivanti, che l’onere della prova oltre che la determinazione dei danni e, di conseguenza, del loro valore (vedi anche Prestiti Enpam).

Per quanto riguarda proprio il termine di prescrizione, per quella extracontrattuale (rientrando in questo ambito tutte quelle situazioni in cui viene causato un danno, di vario tipo, da terzi soggetti, senza che avvenga la violazione di un contratto) si applica la prescrizione breve di 5 anni, tranne alcuni casi in cui si riduce ancora.

Invece per quella contrattuale (che di norma prevede l’inadempimento di quanto previsto in un contratto, come nel caso di un finanziamento, mutuo, ecc) il termine di prescrizione è ordinario, quindi pari a 10 anni, tranne i casi in cui il legislatore ha specificatamente introdotto dei termini più brevi.

Approfondimenti

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