Prescrizione Tfr: 5 anni anche col Fondo di garanzia Inps?

Fondo di garanzia Inps: requisiti, modalità di accesso e termine di prescrizione

Entro quanto tempo è possibile richiedere il proprio trattamento di fine rapporto? Il termine di prescrizione del Tfr non è di 10 anni ma è quinquennale, e la data dalla quale inizia la sua decorrenza coincide con quella in cui viene cessato il rapporto di lavoro.

L’intervallo di tempo prescrittivo si prolunga (arrivando alla prescrizione ordinaria e cioè quella decennale), solo nel caso in cui il trattamento di fine rapporto viene riconosciuto tramite una sentenza passata in giudicato.

Caratteristiche e funzionamento del fondo garanzia Tfr

Le indicazioni suddette valgono anche per quanto riguarda la richiesta tramite il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, che è stato istituito presso l’Inps e si occupa della sua gestione. Questo è nato nel 1982, con l’obiettivo di pagare il Tfr a quei lavoratori per i quali il datore si fosse dimostrato insolvente.

Nel 1992 le sue finalità sono state estese anche al pagamento delle ultime retribuzioni, sempre non pagate dai datori stessi (fino a un massimo delle ultime tre mensilità), e alla gestione della previdenza “complementare”. Perché il Fondo Garanzia Inps possa intervenire è necessario che prima venga riconosciuto lo stato di insolvenza a carico dei datori di lavoro (vedi anche Disoccupazione ordinaria).

Chi non beneficia dell’accesso al Fondo?

La maggioranza dei lavoratori è assistita dal Fondo Garanzia Tfr. Rimangono escluse quelle categorie che hanno enti propri come quelli che lavorano per le aziende esattoriali, i lavoratori dipendenti nel settore agricolo (Empaia), quelli che sono a carico della Consap, i dipendenti statali o parastatali, e quelli di enti locali quali Regioni, province e comuni. Sono esclusi anche i giornalisti professionisti e i dipendenti delle aziende del gas (vedi anche Prestito pensionistico).

Come accedere al fondo?

L’intervento non è automatico, ma l’avente diritto deve farne richiesta. A tale scopo deve munirsi degli appositi moduli (scaricabili online su http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp oppure da richiedere presso le sedi territorialmente competenti), allegando come documentazione:

  • il modello TFR 3-bis (codice sr52) che va firmato dal commissario straordinario;
  • una copia autenticata dello Stato Passivo dell’azienda;
  • la copia dell’ammissione ad esso.

E’ infine necessaria una certificazione rilasciata dal tribunale o dal responsabile della procedura concorsuale, che attesti lo stato di non opposizione e impugnazione.

Per alcuni aspetti, come la compilazione degli importi del Tfr maturato (vista la presenza dell’eventuale accantonamento per la previdenza complementare), è utile avvalersi dell’assistenza di personale qualificato (anche presso i Caf).

Approfondimenti

Torna alla pagina principale Guida alla prescrizione dei debiti.