Protesto cambiale: conseguenze e termini cancellazione

Cambiale protestata? Informazioni utili

Il protesto di una cambiale, così come di un vaglia cambiario o di un assegno, è l’operazione attraverso la quale un ufficiale giudiziario (tra i quali rientrano anche il notaio od in alcuni casi il segretario comunale) rileva in modo ufficiale (quindi con un atto pubblico) l’avvenuta mancata “esecuzione” degli obblighi insiti nel documento stesso (nel caso della cambiale l’impegno ad effettuare il pagamento, nel caso del vaglia cambiario invece la promessa ad effettuare il pagamento indicato). Ci sono inoltre degli obblighi che il beneficiario del pagamento deve adempiere, entro un termine ben preciso, con delle conseguenze differenti a seconda che tali obblighi siano stati o meno rispettati.

Protesto cambiale: cosa succede al debitore

Sia che si tratti di un privato che di una società dotata di personalità giuridica (come spa o srl) l’immediata conseguenza del mancato pagamento della cambiale, porta al protesto che, a sua volta, conduce all’iscrizione del ‘debitore inadempiente’ nel registro informatico dei protesti, che è detenuto e gestito presso ogni Camera di Commercio (nel caso di una società risulterà la ‘levata di protesto’ nei confronti della società che ne risponde con il proprio patrimonio, e con l’indicazione dell’amministratore che ha vidimato le cambiali, con delle preclusioni per il futuro).

Il passaggio al registro informatico è stato fatto per consentire una rapida consultazione online dell’elenco dei soggetti protestati.

Una volta che si risulta protestati non si possono più compiere alcune operazioni bancarie, tra le quali ci sono le richieste di finanziamenti (attuabili solo attraverso poche e limitate soluzioni), e l’impiego di alcuni mezzi di pagamento, come carte di credito e assegni, ecc.

Il termine del protesto della cambiale

Chi è il titolare del diritto del pagamento, entro 48 ore dalla scadenza, deve rivolgersi ad un ufficiale giudiziario, perché venga effettuata la levata del protesto. Tuttavia con la levata di protesto si ha comunicazione alla competente Camera di commercio dell’avvenuta rilevazione del mancato pagamento, ma l’iscrizione nel registro non è subitanea.

Questa infatti avviene entro un termine di almeno 10 giorni, nei quali è possibile trovare un accordo con il creditore e quindi richiedere alla Camera di Commercio stessa di non procedere alla registrazione nell’elenco dei protestati.

Una volta avvenuta la registrazione, se si estingue il debito entro i 12 mesi successivi, si può provvedere a richiederne la cancellazione, dandone prova tangibile. I termini di prescrizione sono 3 anni per l’azione di protesto diretta ed 1 anno per quella di regresso sulle cambiali al portatore. Se a pagare è il girante questi ha invece un termine che si prescrive in 6 mesi.

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