Rottamazione cartelle Equitalia 2020: le ultime novità

Rottamazione cartelle Equitalia come fare? Scadenze e modalità

Dopo la legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la prima rottamazione delle cartelle Equitalia, con la Legge di Stabilità 2018 è stata offerta la possibilità di accedere alla rottamazione “bis”. Dopo l’approvazione del decreto 148/2017 e la sua conversione in legge, ci sono state però alcune novità che hanno ampliato la platea dei possibili beneficiari.

Le ultime modifiche

Inizialmente il decreto legge prevedeva l’accesso alla rottamazione per le cartelle relative al periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Poi c’è stata l’estensione anche alle cartelle Equitalia relative al periodo che va dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. Per queste le notifiche dovrebbero essere fatte dall’ Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 settembre 2018.

Non solo con le ultime modifiche è stato deciso che possono rientrare nella rottamazione (il cui termine ultimo è il 15 maggio 2018) anche:

  • coloro che sono decaduti dalla possibilità di poter beneficiare dell’agevolazione perché non hanno pagato le rate della precedente rottamazione o che sono incorsi in disguidi oppure errori (perdendo comunque questa possibilità);
  • tutti i carichi relativi al periodo che va dal 2000 al 2016 che non sono stati inclusi nella precedente rottamazione;
  • i carichi dilazionati al 24 ottobre 2016, per i quali non sono stati fatti tutti i pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2016.

Inoltre i termini dei pagamenti per la rottamazione in corso, relativi ad aprile 2018 sono stati spostati a luglio 2018 (non è stata effettuato invece alcuno slittamento per la rata di settembre).

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In quante rate?

A differenza della rottamazione delle cartelle Equitalia dell’anno passato, è stato deciso un doppio binario per il numero di rate da rimborsare che potranno essere pari a 3 oppure a 5. La prima ‘soluzione’ è in realtà riferibile solo alla richiesta di rottamazione relativa ai carichi con dilazione in corso al 24 ottobre 2016, senza accettazione della rottamazione per il mancato pagamento regolare delle rate entro il dicembre dello stesso anno. Ancor più nel particolare per questa ipotesi si potrà procedere al:

  • pagamento di una sola soluzione entro luglio 2018;
  • pagamento nelle tre rate che hanno scadenza entro la fine dei mesi di ottobre e novembre 2018 e poi febbraio 2019. In questo caso il 40% dell’importo dovrà essere pagato entro ottobre, altro 40% entro novembre e il restante 20% a febbraio.

Attenzione! La rateizzazione non avviene in modo automatico ma va richiesta. Nella domanda di adesione alla rottamazione deve essere infatti specificato il numero delle rate in cui si vuole suddividere il pagamento, da un minimo di 1 a un massimo di 3.

Se invece non si rientra in questa ipotesi specifica, la suddivisione delle rate può arrivare fino a un massimo di 5 che hanno le seguenti scadenze:

  • luglio 2018,
  • settembre 2018,
  • ottobre 2018,
  • novembre 2018,
  • febbraio 2019.

Effetti della presentazione della domanda

L’agente alla riscossione dovrà vagliare le domande di adesione alla rottamazione, per cui non è assicurato che questa venga accolta. In ogni caso con la presentazione dell’istanza di adesione si ha immediatamente la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza (sui soli carichi inseriti nella domanda di rottamazione). Infatti il contribuente ha la possibilità di indicare in domanda solo i carichi per i quali ha deciso di aderire alla rottamazione stessa.

Obblighi e termini dell’Agente di riscossione

Le scadenze che bisogna comunque monitorare sono quelle di:

  • 31 marzo 2018: data ultima entro la quale devono essere comunicati al contribuente i carichi affidati dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (per i quali ancora non c’è stata notifica della cartella esattoriale);
  • 30 giugno 2018: data ultima entro la quale l’Agenzia delle Entrate, in caso di accoglimento della richiesta di rottamazione, deve comunicare l’importo, in funzione del numero di rate scelto, che dovrà essere pagato entro le scadenze indicate in precedenza.

In cosa consiste l’agevolazione?

Come già accaduto nella precedente rottamazione delle cartelle Equitalia, per i carichi accettati nell’agevolazione il contribuente dovrà pagare solo la quota capitale senza l’applicazione di interessi, sanzioni amministrative o altre somme altrimenti dovute.

Approfondimento: Non pagare le tasse.

Quali le cause di rifiuto?

Si possono verificare varie ipotesi di diniego della domanda di rottamazione, ma qualsiasi sia la causa l’Agente alla Riscossione dovrà darne motivazione al contribuente. Contemplata anche la decadenza (e quindi successivo diniego) se il contribuente non paga gli importi dovuti entro il 31 luglio 2018.

Come presentare la domanda?

Non c’è bisogno di avvalersi di un professionista. Di contro c’è da valutare se la scelta del ‘fai da te’ sia o meno conveniente per una attenta valutazione dei carichi da rimborsare. Se si intende presentare la domanda in modo autonomo bisogna utilizzare il modulo DA 2000/17 (scaricabile al seguente link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/DA-2000_17.pdf) e seguire le indicazioni sullo stesso.

La presentazione della domanda può essere fatta tramite via telematica, inviando il modulo firmato all’indirizzo pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate competente territorialmente (indicato anche sul modulo stesso) oppure attraverso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.

N.B. In caso di debiti rientranti nelle misure atte a ridurre i casi di sovraindebitamento il modulo da utilizzare è DA-S.

E’ infine possibile procedere direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate compilando inizialmente il form accessibile alla pagina dedicata alla ‘rottamazione’. Sempre alla stessa pagina sarà possibile richiedere anche il prospetto informativo per sapere quali carichi potranno essere inseriti nella domanda.

Approfondimenti

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