Cosa succede in caso di assegno protestato?

Protesto di un assegno: procedure e tempistiche

Il percorso che bisogna compiere in caso di mancato pagamento di un assegno, cioè quando questo diventa “protestato”, così da poter riaccedere ai vari strumenti di pagamento nominativi, è abbastanza simile a quello previsto per il protesto della cambiale, anche se vi sono delle differenze importanti.

Differenze ed analogie tra il protesto della cambiale e l’assegno protestato

La principale similitudine sta nel fatto che per entrambi la levata del protesto costituisce un atto pubblico che ha il fine di rilevare il mancato pagamento della prestazione prevista nella cambiale o nell’assegno. In entrambi i casi è quindi necessario passare attraverso un ufficiale giudiziario, anche se nel caso dell’assegno protestato si può anche operare, come punto di partenza, tramite la dichiarazione della banca dell’impossibilità di ottenere l’incasso dell’assegno stesso (vedi anche Assegno scoperto).

Rispetto al protesto di una cambiale, invece, non esiste la possibilità di poter ottenere la liberatoria diretta da parte del creditore, ovvero non è possibile superare l’azione di protesto tramite un accordo stretto con il creditore stesso, in quanto con l’assegno la ‘prestazione in denaro’ deve essere fatta obbligatoriamente, con dimostrazione quindi della quietanza dell’avvenuto pagamento. Inoltre non è possibile richiedere direttamente la cancellazione dal Cai e dall’elenco delle Camere di commercio, ma bisogna ottenere la “riabilitazione” all’emissione degli assegni, che deve essere rilasciata dal tribunale territorialmente competente.

Riassumendo, in caso di mancato pagamento di un assegno, le conseguenze sono: iscrizione al Cai e nell’elenco dei protestati e conseguente inibizione dall’impiego di alcuni strumenti di pagamento nominativi. Un’altra differenza sta nei tempi del protesto stesso, che per la cambiale sono più brevi, anche se garantiscono una maggiore flessibilità di gestione.

Termini per la levata di protesto dell’assegno

Per poter agire con la levata di protesto, bisogna rivolgersi all’ufficiale giudiziario entro 8 giorni da quello successivo all’emissione, se si tratta di un assegno su piazza, oppure entro 15 giorni. Una volta attivata la procedura il debitore ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento e scongiurare l’iscrizione al Cai. L’assegno costituisce un titolo esecutivo stra-giudiziale, per cui si può attivare la procedura di esecuzione forzata, fino all’aggressione del patrimonio del debitore tramite pignoramento o vendita forzata senza dover intentare una causa. Il primo passo però rimane sempre la levata del protesto.