Cambiale non pagata: che cosa succede al debitore?

Cambiale non pagata alla scadenza: come funziona il protesto?

Anche se in misura variabile l’impiego delle cambiali per effettuare dei pagamenti diluiti nel corso del tempo non viene mai a decadere completamente. Ma nonostante si tratti di un titolo di credito con origine abbastanza antiche, ancora oggi molti non sanno che cosa succeda se la cambiale non viene pagata.

Che cosa fare?

Per prima cosa si deve essere consapevoli che prima di firmare delle cambiali, così come avviene con qualsiasi altro tipo di titolo di “credito”, ci si deve informare sul funzionamento e sulle conseguenze per tutte le possibili situazioni. Infatti appellarsi alla scarsa conoscenza delle condizioni, magari per mancanza di istruzioni chiare, non sottrae agli effetti che si avranno a seguito di mancato pagamento (che potrà essere totale ma anche parziale).

Quali conseguenze?

La caratteristica principale di una cambiale è quella di essere un titolo di credito esecutivo, che non richiede particolari formalismi, se non la levata del protesto, ad opera del creditore, entro il termine stabilito dalla legge (il termine massimo è di 12 mesi dalla data di emissione).

Infatti pur trattandosi di un titolo che permette di utilizzare l’atto di precetto (che si differenzia dal decreto ingiuntivo sia per l’iter che per la forma) e quindi passare all’escussione forzata dei beni per il soddisfacimento del proprio credito, se non si ha come primo passaggio il riconoscimento “pubblico” del fatto che la cambiale è stata presentata alla scadenza in modo regolare per la riscossione (che tuttavia non ci è stata), di fatto perde la sua efficacia. Inoltre è necessario che la cambiale sia in regola con il pagamento dell’imposta di bollo (vedi anche Recupero crediti ).

Conclusioni

Le conseguenze sono comunque spiacevoli, visto che si va incontro a un protesto, con tutto ciò che ne comporta (quindi anche in futuro con enormi difficoltà per ottenere dei prestiti). A questo si aggiunge il rischio di vedersi pignorati dei beni in misura pari al valore della cambiale e a tutte le spese e interessi maturati. Tutto ciò vale anche nel caso in cui si rientri tra i giranti di una cambiale non pagata emessa da un altro creditore, visto che, tranne nell’ipotesi di girata senza garanzia, in tutte le altre ipotesi si è passibili dell’azione di regresso in caso di mancato pagamento.

Approfondimenti

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