Lettera di messa in mora: 4 punti fondamentali

Cosa vuol dire Messa in mora: significato, ambiti di applicazione e funzionamento

Nella vita quotidiana, senza andare a considerare solamente le situazioni del creditore che non riesce ad ottenere il pagamento da parte del debitore (vedi anche Prestito non pagato), può capitare spesso di incontrare delle ‘difficoltà’ che richiedano l’uso della messa in mora, o del suo contrario, ovvero, la diffida generica (un discorso diverso vale per la diffida ad adempiere).

Un esempio di messa in mora si ha ovviamente quando un creditore non riesce a ottenere il pagamento del debito e, prima di procedere con le altre azioni (quindi atto di precetto, ingiunzione, ecc), fa una comunicazione formale che sarà eventualmente utile per poi andare davanti ad un giudice ed avere una situazione chiara sulle azioni compiute (oltre che ad interrompere il tempo di prescrizione).

Ma esempi altrettanto frequenti si hanno tra condominio e condomini (vedi anche Credito condominiale), tra fornitore di servizi e fruitore, nel caso di sinistro con l’assicurazione, oppure anche da acquirente che non riesce ad ottenere il prodotto per il quale ha già pagato.

E’ importante che con la lettera di messa in mora (che deve avere obbligatoriamente forma scritta) siano specificate tutte le condizioni che legano i soggetti interessati, e le motivazioni per cui è stata notificata tramite pec o raccomandata con A/R (ammesso anche il fax ma è più rischioso).

A che cosa serve

In parole molto semplici (e semplice deve essere anche il contenuto) con una lettera di messa in mora si intima a fare un adempimento. La sua forma è tipica, e deve riportare, in modo sintetico, le seguenti informazioni, indicatori e/o diciture:

  • descrizione della situazione: riportando gli obblighi contrattuali e la situazione così come invece è nella realtà dei fatti;
  • richieste che si avanzano nei confronti dell’inadempiente, con indicazioni ben specifiche e chiare ed anche l’ammontare e la tipologia di risarcimento/danno quantificato e accettabile per la controparte;
  • indicazione del tempo che viene concesso per l’adempimento. La legge non offre indicazioni limitanti, per cui si può partire dalle sole 24 ore, ma il tempo deve essere ragionevole in funzione del tipo di prestazione richiesta;
  • l’esplicita “minaccia” che se non avverrà l’adempimento di quanto legittimamente richiesto, entro i tempi indicati, allora si procederà per vie legali, con la specifica dicitura che le eventuali spese saranno a carico della controparte.