Ravvedimento operoso: le novità 2020

Ravvedimento operoso: come funziona e quando conviene

Il 2016 ha portato delle novità per il ravvedimento operoso, che non ha cambiato né sostanza e né funzionamento, ma che beneficia di riduzioni sul calcolo delle sanzioni. Queste novità non riguardano però tutti i tipi di imposta, in quanto rimangono le vecchie regole e le vecchie sanzioni per l’Imu o Tasi, e il bollo auto (vedi anche Come pagare il bollo auto a rate), mentre per i ritardati o omessi pagamenti al fisco (vedi anche Come non pagare Equitalia), Iva, imposte di successione, o ipotecarie e catastali, ecc si possono ottenere degli sconti.

La prima novità riguarda la “durata” del tempo entro il quale è possibile ravvedersi. Questa non ha più una scadenza prefissata, in quanto è stato stabilito che fintanto che non avviene la notifica ci si può sempre ravvedere. Rimangono inoltre le tre forme di ravvedimento operoso, ma per ciascuno si applicano sanzioni ridotte.

Il fatto che queste ultime siano state introdotte a partire dal 1 gennaio 2016 non significa che per le varie situazioni pregresse e non prescritte (siano quindi riconducibili tanto al 2015 quanto al 2010) si applichino le vecchie sanzioni, ma l’effetto è retroattivo.

Quali sanzioni?

Come accennato rimangono sanzioni diverse a seconda del tempo di “ritardo” con il quale si procede al ravvedimento (quindi al pagamento spontaneo prima di venir pizzicati dal relativo creditore). Le situazioni sono:

  • Sanzione “sprint”: quando è applicabile quella ridotta (come detto non è generalmente prevista per le imposte locali), per i casi di ritardo inferiori ai 14 giorni rispetto alla scadenza è fissata allo 0,1% al giorno (negli altri casi è lo 0,2%);
  • Sanzione “breve”: dal 2016 si scende all’1,5% al giorno se il ritardato pagamento viene fatto tra i 15 e i 30 giorni successivi alla scadenza (altrimenti 3%);
  • Sanzione per il ravvedimento “intermedio”: la sanzione ridotta è dell’1,67% se fatta entro 90 giorni (quella intera è del 3,75%);
  • Sanzione “ridotta”: pari al 4,2 se fatta oltre i 90 giorni ma entro 2 anni;
  • Sanzione “lunghissimo ravvedimento”: 5% rispetto al 30% (applicato in caso di violazione), nei casi in cui non sono applicabili le altre situazioni.

Conclusioni

Le sanzioni ridotte, visto anche l’abbassamento degli interessi legali applicati (dovuti al ridimensionamento del tasso di interesse stesso), devono spingere quanti non hanno effettuato i pagamenti in modo regolare, a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di regolarizzarsi senza puntare alla prescrizione, che negli ultimi tempi è diventata sempre più difficile da raggiungere, con l’intensificazione dei controlli portata avanti dai vari enti preposti.