Pignoramento beni mobili anche con Equitalia: ecco cosa rischi

Atto di pignoramento beni mobili: caratteristiche principali e novità sul funzionamento

Il pignoramento più utilizzato è quello con il quale il creditore cerca immediata soddisfazione su denaro già presente su un conto corrente o deposito (oppure che arriva sotto forma di accredito di stipendio o situazioni similari), ma a questo si può affiancare quello che viene attuato sui beni mobili, ovvero tutti quei beni che hanno un qualche valore (come gioielli, arredamento, ecc).

La procedura non cambia nella sostanza dal primo al secondo caso, anche se ovviamente è più semplice se il bene da aggredire è di certa determinazione nel valore, come appunto il denaro. Nel caso del pignoramento presso terzi si applicano, anche sul pignoramento dei beni mobili, le stesse modifiche introdotte con la legge di stabilità del 2013.

Condizioni dei beni

I beni mobili possono essere personali (e tra questi ce ne sono alcuni che sono impignorabili per volontà del legislatore che hanno attinenza religiosa, educativa, domestica oppure per lo svolgimento della professione secondo quanto specificato dall’articolo 1408 c.giudiziario), e materiali. Questi ultimi se non impignorabili possono trovarsi presso terzi. A riguardo si dovrà avere la certezza della proprietà del debitore e non di terze parti (il problema non sussiste nel caso di beni registrati, altrimenti il terzo proprietario dovrà dare prova della propria titolarità per rendere nullo il pignoramento sui propri beni). Tra le principali novità è stata introdotta la possibilità di ricercare online i beni da sottoporre a pignoramento. Tale atto giudiziario può essere utilizzato anche da Equitalia (rientra in quello detto esattoriale), e vede come incipit il recapito di una cartella esattoriale (vedi anche Come non pagare Equitalia ) .

Si possono “liberare i beni” oggetto della procedura esecutiva?

Il debitore può versare una somma detta di compensazione in cancelleria (l’importo non deve essere inferiore ad un quinto dell’ammontare complessivamente dovuto) per chiedere la liberazione di una parte o la totalità dei beni. Il giudice competente decide se accettare la richiesta e può anche rateizzare l’importo dovuto per liberare la totalità dei beni che il debitore vuole in restituzione, fino ad un massimo di 3 anni (vedi anche Prestito per pagare le tasse ).