La riforma del credito al consumo: cosa è cambiato?

Riforma del credito al consumo: cosa cambia per prestiti e cessione del quinto!

La riforma del credito al consumo, è stata il risultato di un lungo periodo di gestazione, che ha trovato il giusto sbocco grazie all’intervento della Comunità Europea atta a uniformare i provvedimenti e le modalità di erogazione. In Italia si è quindi concretizzata attraverso l’approvazione del Dlgs n. 141/10 del 13 agosto 2010, che poi è entrato in vigore a partire dal 19 settembre 2010.

Con questa riforma c’è stato un ribaltamento nel rapporto “di forza” tra le società di finanziamento o le banche ed i consumatori, in quanto a questi ultimi sono stati messi a disposizione gli strumenti necessari per poter effettuare una scelta più consapevole e vantaggiosa, o comunque più conforme alle proprie esigenze.

La riforma coinvolge tutte le forme di finanziamento, da quelle più frequenti come prestiti e finanziamenti, a quelle di più lunga durata come la cessione del quinto o i mutui. La riforma riguarda i prestiti di importo compreso ra i 200 euro e i 75 mila euro, per durate fino a 120 rate.

I punti cardine della riforma

Il principio di fondo è ispirato alla chiarezza e trasparenza sia nella fase comunicativa, come nel caso delle pubblicità o varie forme di sponsorizzazione, che in fase precontrattuale.

In entrambi i casi al consumatore devono essere forniti in modo chiaro, evidente e diretto tutti i dati necessari per poter scegliere al meglio, con l’evidenziazione in particolare di:

  • Il tasso Taeg che effettivamente sintetizza il costo totale che dovrà essere sostenuto, compresi i costi di istruttoria o altri costi accessori qualora previsti;
  • La durata se prevista in modo fisso (come ad esempio nel caso di particolari promozioni);
  • Il totale di somma da restituire con l’indicazione della somma chiesta in prestito e il monte prestiti maturato e rimborsato a scadenza;
  • Il Tan;
  • Eventuali requisiti particolari di cui bisogna essere in possesso.

Quindi non solo le varie forme di pubblicità devono adeguarsi a questo genere di informazione, ma anche gli stessi formulari da utilizzare per poter fare un preventivo, che va effettuato su fogli prestampati, così da permetterne una agevole comparazione, e obbligatoriamente in forma scritta.

Inoltre deve essere data la possibilità, sempre in fase di preventivo, o comunque in quella precontrattuale, di poter prendere visione anche delle migliori offerte proposte da eventuali società concorrenti, così da dare la possibilità di scegliere la soluzione più vantaggiosa anche sotto il profilo economico.

Non sempre le regole sono rispettate

Nonostante la riforma sia ormai entrata a regime da quasi tre anni, sono ancora numerose le società che non hanno adeguato i formulari e i fogli prestampati da utilizzare. Quindi quando si chiede anche solo un preventivo senza alcun impegno bisogna accertarsi che questo venga fatto sull’apposito modulo prestampato, e che sia stata apposta anche la data di rilascio e quella entro la quale le condizioni indicate sono valide, il timbro della banca e la firma dell’operatore che ha provveduto alla compilazione.

Il merito creditizio del consumatore e il diritto di recesso

Se al consumatore stanno bene le condizioni indicate nella modulistica precontrattuale, allora si passa al “merito creditizio del consumatore”, ovvero si passa alla fase in cui l’istituto finanziario deve accertarsi che il consumatore ha la capacità economica di far fronte al pagamento delle rate. Quindi una volta erogata la somma, il consumatore può esercitare il diritto di recesso, entro 14 giorni da quello della firma e senza dover sostenere costi.

Penali di estinzione e il caso di inadempimento del fornitore

Il consumatore può estinguere in qualsiasi momento il finanziamento, con lo sconto degli interessi non ancora maturati, e se previsto dovendo pagare la penale di estinzione (eliminata solo per i mutui) che però deve essere al massimo pari all’1% nel caso di durata del debito superiore a un anno, e 0,50% per durate inferiori.

Tuttavia forse l’aspetto più interessante della riforma è quello dell’inadempimento del “fornitore” che si ha quando la merce presa con acquisto rateale è differente da quella richiesta o non viene fornita del tutto, in quanto il consumatore può ottenere il rimborso delle rate già pagate e la cancellazione del finanziamento, senza dover necessariamente passare attraverso una lunga causa.