Crif, Centrale rischi e cattivi pagatori

“Cattivi pagatori” – Nuove regole

Centrali rischi

Le centrali rischi forniscono al sistema bancario e finanziario informazioni sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito e possono essere sia pubbliche che private:

  • Centrale rischi pubblica gestita dalla Banca d’Italia, per finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro.
  • Centrale rischi pubblica gestita dalla Società Interbancaria per l’Automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d’Italia, per finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro.
  • Centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro (fino al 2004 non erano regolate da alcuna norma).

Prima dell’entrata in vigore del Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (2005), le centrali rischi private conservavano il nominativo dei "cattivi pagatori" (ovvero di coloro che ritardavano il pagamento anche di pochi giorni) per più di 5 anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.

Oggi i tempi massimi di conservazione dei dati sono ridotti a 3 anni (vedi Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie).

SIC – Sistemi di Informazioni Creditizie

(G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)

Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.

Il codice di deontologia si applica ogni volta che vengono richiesti:

  • un prestito personale
  • un fido in conto corrente
  • una carta di credito
  • un finanziamento per acquistare a rate un bene o servizio
  • un mutuo

I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Tali dati, pertanto, sono consultati in occasione dell’istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (ad esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), o durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito.

Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui sarà chiesto un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Grazie alla presenza dei SIC, banche e società finanziarie, oggi, possono erogare credito (es. prestiti personali e carte di credito) senza richiedere necessariamente garanzie ma semplicemente sulla base della buona storia creditizia del soggetto.
Naturalmente, per concedere un finanziamento le banche o finanziarie oltre a consultare le banche dati, si avvalgono di informazioni che il cliente stesso fornisce (vedi ottenere un prestito). Senza questi dati, che servono per valutare l’affidabilità di un cliente, potrebbe non essere concesso il finanziamento.

Informativa: tutti i clienti che richiedono un prestito devono ottenere un foglio informativo in cui si precisa che:

  • qualora il cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione delle informazioni nelle banche dati richiede il suo consenso.
  • In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi un’attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Il cliente, in ogni caso, ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. vedi anche CRIF).

Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC):

Richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

Morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

Ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 6 del Codice)

Il nuovo codice di deontologia per i SIC prevede una riduzione dei tempi conservazione dei dati (max 3 anni) rispetto a quella in vigore fino al 2004: le centrali rischi private, infatti, conservavano il nominativo dei "cattivi pagatori" anche per più di cinque anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.

Richieste di finanziamento
Quando un consumatore inoltra una richiesta di finanziamento, banche e finanziarie sono tenute a comunicarlo al SIC per evitare che lo stesso cliente possa richiedere più prestiti contemporaneamente.
Il nuovo Codice prevede che i dati relativi alle richieste di finanziamento possono essere conservati per un massimo di 6 mesi qualora l’istruttoria lo richieda; nel caso in cui la richiesta non è stata accolta (rifiuto) o il consumatore vi abbia rinunciato i dati possono essere conservati per un massimo di 30 giorni.

In mancanza di tale regola poteva accadere che la richiesta rimanesse visibile per più tempo, anche quando il prestito non veniva concesso; di conseguenza il cliente aveva maggiori difficoltà nell’ottenere credito.

Morosità di due rate poi sanate/ritardi superiori sanati – Temporanea morosità
In questo caso il consumatore ha regolarizzato il ritardo e il Codice prevede che:

  • se il ritardo riguarda due rate o due mesi la morosità deve essere cancellata entro 12 mesi dalla regolarizzazione;
  • se il ritardo riguarda oltre due rate o due mesi la morosità deve essere cancellata entro 24 mesi dalla regolarizzazione.
  • Eventi negativi non sanati – Definitiva morosità
    Persino nei casi di morosità, gravi inadempimenti e sofferenze non regolarizzati, il Codice prevede che le informazioni sul finanziamento devono essere cancellate dal SIC entro 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

    Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)
    Il Codice dispone che anche per i finanziamenti che si sono conclusi regolarmente le informazioni di “buona condotta” rimangano registrate nei SIC per un massimo di 36 mesi dall’ultimo pagamento.

    Crif

    CRIF S.p.A. è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti.
    La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i “cattivi pagatori” evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l’andamento dei singoli rapporti di credito.

    La consultazione della banca dati, da parte di finanziarie e banche, è possibile solo in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati.
    E’ bene sottolineare che CRIF non è una società finanziaria ma il gestore di un sistema di informazioni creditizie, pertanto, gli Enti partecipanti a tale sistema decidono in piena autonomia in merito all’accoglimento delle richieste di finanziamento, attenendosi ai propri criteri interni di valutazione (vedi Ottenere un prestito).
    Infine, si ricordi che CRIF non gestisce alcun archivio dei protesti. Eventuali richieste di accesso o contestazioni sui dati relativi ai protesti possono essere inoltrate direttamente alle Camere di Commercio di competenza (vedi Protesti e cancellazioni).

    Diritto di accesso ai dati personali

    Per ottenere l’integrazione o la modifica dei dati è possibile rivolgersi a CRIF, agli Enti partecipanti che li hanno inseriti, o alle associazioni di consumatori (Adiconsum, Assoutenti, Codacons, Federconsumatori) che grazie ad un protocollo di intesta possono usufruire di un canale preferenziale che consente di accedere ai dati anche in soli 10 giorni.
    Per esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel sistema di informazioni creditizie EURISC si procede in maniera differente a seconda che si tratti di consumatore o azienda:

    Consumatore – Persona fisica
    Inviare una richiesta via fax (per scaricare il modulo di richiesta cliccare qui ). Alla stessa dovranno essere allegati una fotocopia leggibile di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ e del tesserino del CODICE FISCALE.

    Azienda – Legale Rappresentante di una ditta o società
    Inviare una richiesta via fax (per scaricare il modulo di richiesta cliccare qui ). Alla stessa dovranno essere allegati una fotocopia leggibile di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ del Legale Rappresentante e del documento comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio.

    Descrizioni di tutte le principali voci del report EURISC

    A – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
    Vengono riportate le informazioni che identificano l’intestatario del finanziamento ed eventualmente i soggetti che ad esso sono collegati nel contratto come il coobbligato o il garante
    RICHIEDENTE
    GARANTE

    B – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
    La sezione illustra le caratteristiche del contratto di finanziamento stipulato
    TIPO FINANZIAMENTO
    NUMERO RATE
    PERIODICITA’ PAGAMENTI

    FASE OPERAZIONE
    DATA RICHIESTA
    DATA EROGAZIONE
    DATA FINE
    IMPORTO CAPITALE IN EURO / IMPORTO LINEA DI CREDITO IN EURO
    IMPORTO RATA IN EURO

    OSCURATI 180 GG

    C – INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DEI PAGAMENTI
    La sezione illustra le informazioni circa la puntualità nel pagamento delle rate presenti nel piano di rimborso
    IMPORTO RESIDUO IN EURO

    IMPORTO SCADUTO IN EURO
    ANDAMENTO PAGAMENTI
    STATO OPERAZIONE

    D – INFORMAZIONI SULL’ENTE CHE HA EROGATO IL FINANZIAMENTO
    Tale informazione è resa disponibile solo ed esclusivamente al richiedente: gli enti finanziatori che interrogano il sistema non possono in alcun modo accedere a tale tipologia di dato.

    ENTE FINANZIATORE

    E – DATA DI RIFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI
    DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO / DATA ULTIMA SEGNALAZIONE

    Approfondimenti