Piano del consumatore – Requisiti, costi e funzionamento

Piano del Consumatore – Un aiuto per pagare i debiti

Fino a sette anni fa in Italia c’era un drammatico vuoto normativo che riguardava quei numerosi consumatori che, contro ogni loro previsione, si ritrovarono, a causa delle crisi che ha colpito l’Italia e l’Europa all’inizio del nuovo millennio, nella condizione di non riuscire ad ottemperare alle obbligazioni economiche sottoscritte precedentemente sotto forma di finanziamenti. La legge forniva vie d’uscita soltanto agli imprenditori e ai commercianti, tramite il processo fallimentare; per i privati non c’era nulla, se non la certezza che i creditori potessero rifarsi sui loro beni e crediti presenti e futuri fino all’estinzione completa del debito (approfondimenti: Come recedere dal prestito). Braccati e senza scampo.

Finalmente nel 2012 l’Italia ha provveduto a colmare tale vuoto normativo con la Legge n.3 del 27 gennaio 2012 che prevede anche per i privati la possibilità di presentare un Piano del consumatore col quale rinegoziare i propri debiti. Per la gravità della situazione in cui tale legge si inserisce, è nota anche come Legge Salva Suicidi.

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Requisiti

Per poter accedere alla possibilità di rinegoziare i propri debiti secondo un piano sostenibile dalle proprie attuali capacità reddituali, il consumatore deve però rientrare in una serie precisa di requisiti, primo fra tutti quello riguardante i suoi meriti e la sua diligenza.

Si tratta infatti di un provvedimento volto ad aiutare i creditori virtuosi che in passato si sono indebitati con la certezza di poter rimborsare il finanziamento, ma che si sono trovati a non poterlo fare per il presentarsi di avvenimenti o situazioni imprevedibili al momento delle firme.

Non rientrano quindi coloro che si sono evidentemente sovraindebitati con malizia, sapendo già di non poter ottemperare ai propri doveri (sovraindebitamento colposo). Il consumatore inoltre:

  • deve fornire tutta la documentazione necessaria per ricostruire nei minimi particolari la sua situazione economica e patrimoniale;
  • non deve essere soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • non deve aver richiesto un precedente Piano del consumatore nei 5 anni addietro.

Come redigere la proposta

Per redigere correttamente la domanda e stilare il Piano del consumatore è necessario rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), oppure nella fase iniziale si può richiedere la consulenza di un commercialista, un avvocato o un notaio di fiducia.

Il Piano ha contenuto aperto, cioè il consumatore può proporre un piano di rientro utilizzando qualsiasi modalità, anche mediante la cessione di crediti futuri. L’importante è che essa sia presentata corredata da una serie di documenti indispensabili al buon esito della richiesta:

  • vanno segnalati eventuali restrizioni a cui il consumatore è soggetto relativamente all’accesso al credito al consumo ed all’utilizzo della moneta elettronica;
  • occorre la firma di eventuali garanti nel caso in cui i beni del consumatore non siano sufficienti ad assicurare la sostenibilità del piano presentato;
  • nel piano è possibile prevedere una moratoria fino ad un anno per i pagamenti di crediti con privilegio, pegno o ipoteca non ancora soggetti a liquidazione;
  • occorre allegare un elenco di tutti i creditori con esplicitata la somma dovuta ad ognuno di loro;
  • occorre presentare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • va allegato anche un elenco delle spese abituali che risultano necessarie al sostentamento della famiglia del debitore, che va tra l’altro certificata nella sua composizione tramite presentazione dello Stato di Famiglia;
  • la domanda deve essere accompagnata da una relazione stilata a riguardo dall’Organismo di Composizione della Crisi sopra citato, contenente ben in evidenza le cause dell’indebitamento, un’analisi sulla diligenza del consumatore e sul perchè non possa più assolvere agli obblighi assunti in precedenza ed infine un giudizio complessivo sulla documentazione presentata, sulla fattibilità del piano presentato e sulla sua convenienza o meno rispetto al processo di liquidazione.

La legge però presenta un vuoto non indifferente: non specifica quali devono essere i tempi in cui deve avvenire il rientro. Tale mancanza è stata in qualche modo tamponata facendo riferimento ad alcune indicazioni della Cassazione, stabilendo un tetto massimo di 5 anni. Il problema è che per il consumatore è proprio la questione tempo ad essere di vitale importanza, soprattutto quando il debito riguarda un mutuo o comunque cifre considerevoli, che restituire in cinque anni non è sostenibile. Facendo quindi appello al buon senso, alcune sentenze a riguardo negli anni hanno consentito una maggiore flessibilità arrivando in alcuni casi a dilazionare i pagamenti anche su periodi decennali e ventennali, a discrezione del giudice, insomma.

A chi presentare la proposta ed effetti dell’omologazione

Una volta redatta opportunamente la domanda, questa va presentata presso il proprio Tribunale di appartenenza e, massimo nei 3 giorni successivi, l’Organismo di Composizione della Crisi dovrà a sua volta inoltrarla agli uffici fiscali competenti ed agli agenti di riscossione. Dopo gli opportuni controlli, il giudice, entro massimo sei mesi dalla ricezione della domanda, deciderà per l’omologazione, cioè l’attuazione della proposta o meno.

Effettivamente, non è del tutto corretto parlare di rinegoziazione dei debiti poichè in realtà i creditori in questo processo non hanno voce in capitolo. La decisione spetta solo ed esclusivamente al giudice, sulla base della documentazione presentata. In fin dei conti tale norme è stata creata per difendere i consumatori in un momento di comprovata difficoltà, non a favore del creditore. I diritti dei creditori sono comunque garantiti dalla abituale diligenza certificata del creditore, dalla relazione dell’OCC e dall’attenta analisi a cui il giudice sottopone l’intera faccenda.

Nel momento in cui il Piano del consumatore viene omologato, i creditori devono interrompere tutte le eventuali azioni esecutive o cautelari intraprese in precedenza sul patrimonio del debitore. Tale sospensione rimarrà esecutiva fino a quando il creditore si atterrà diligentemente al piano di rientro stabilito. In caso di nuova insolvenza gli effetti dell’omologazione verranno meno.

Costi

Ovviamente, avviare tale procedura presenta dei costi, in quanto sono coinvolte figure professionali soggette a responsabilità. Le tariffe relative all’intervento dell’OCC sono pubblicate all’interno dei regolamenti regionali dell’Organismo in questione. Il costo complessivo del servizio dipende comunque dall’ammontare del debito del consumatore e da quanto è complessa la questione. Si dovranno versare un acconto iniziale che ruota intorno ai 200€+iva circa, dipende dalla provincia, e in seguito altri acconti durante i mesi della causa.

A fine procedura si terminerà il pagamento corrispondendo sempre esclusivamente all’OCC un rimborso forfettario per spese generiche sostenute. A parte saranno dovuti allo Stato eventuali oneri accessori previdenziali e fiscali. Per avere dettagli più precisi consiglio di leggere il Regolamento dell’OCC a cui si fa riferimento.

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