Quota 100 – Finestre, requisiti e funzionamento

Quota 100 news: cos’è e come funziona

Le ultime news legate alla pensione “quota 100” risalgono all’approvazione del decreto legge 4/2019, avvenuta a fine marzo di questo anno. Come annunciato durante il periodo di discussione dei lavori per arrivare a un testo da approvare, la pensione quota 100 sarebbe stato un provvedimento provvisorio, con carattere temporaneo. Una soluzione nata per compensare alcune difficoltà provocate dall’ingresso della Legge Fornero, che ha messo in difficoltà alcune categorie di lavoratori vicini al pensionamento, e in modo particolare le donne che hanno visto inasprirsi i tempi per poter andare in pensione.

quota 100 inps

Che cosa significa temporaneo?

Si è molto dibattuto sulla suddetta caratteristica di temporaneità come detto legata al ruolo di strumento di compensazione che è chiamata a svolgere la quota 100. Proprio in quest’ottica vi possono accedere solo coloro che avranno raggiunto i requisiti necessari per poter usufruire delle condizioni presenti nel decreto, dalla fine di aprile 2019 fino a tutto il 2021. A meno di proroghe, dopo la fine del 2021 il provvedimento andrà a scomparire.

Che cosa comporta?

Innanzitutto coloro che hanno raggiunto le condizioni minime previste dalla quota 100, che andiamo a specificare tra poco, possono andare in pensione senza particolari penalizzazioni, e senza dover raggiungere i requisiti di pensionamento standard. Giova sicuramente ricordare che questi ultimi al 25 giugno 2019 sono pari a:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

N.B: tali termini subiranno degli aumenti dovuti all’adeguamento della durata di vita media.

Invece con la quota 100 i requisiti minimi per andare in pensione sono:

  • età minima di 62 anni;
  • anni di contribuzione ai fini pensionistici pari a 38 anni.

Dalla somma di 62 anni e 38 di contributi si viene a raggiungere quindi la cosiddetta quota cento. Attenzione però: anche se non sono previste delle penalizzazioni sull’importo dell’assegno pensionistico che viene pagato dall’Inps ogni mese, ci sono dei vincoli temporali da rispettare, che sono rappresentati dalle finestre che si aprono con date di ingresso differenti a seconda che si sia:

  • dipendenti del settore privato e autonomi;
  • dipendenti settore pubblico (non sono inclusi i dipendenti del settore di pubblica sicurezza che mantengono i trattamenti più favorevoli già vigenti) e scuola.

Lo slittamento temporale che va rispettato è più favorevole per i dipendenti privati e per gli autonomi rispetto ai dipendenti del settore pubblico. Nel primo caso lo scivolo è di 3 mesi che diventano 6 mesi per la seconda categoria. Tuttavia la difficoltà e il limite maggiore è stato imposto a coloro che lavorano nel comparto scuola (approfondimento: Dote Scuola), per il quale è stata indicata come data per il primo scivolo il 1 settembre, senza considerare le difficoltà di compilazione delle liste docenti per far partire l’anno scolastico con l’organico al completo (dove la lista va presentata entro il 25 maggio).

In conclusione bisogna tenere ben presenti le scadenze legate al proprio settore di provenienza, che riportiamo per chiarezza nella tabella successiva:

Tipologia di settore di provenienza
Data entro la quale sono stati maturati i requisiti per la quota 100
Data di inizio finestra per accedere alla quota 100
Dipendente del settore privato e lavoratore autonomo
entro il 31 Dicembre del 2018
1° Aprile 2019
Dipendente del settore privato e lavoratore autonomo
dal 1° Gennaio del 2019
dal primo giorno successivo al compimento dei 3 mesi che decorrono dalla data di maturazione dei requisiti necessari
Dipendente del settore pubblico
entro il 29 Gennaio 2019
1° Agosto 2019
Dipendente del settore pubblico
dal 30 Gennaio del 2019
dal primo giorno successivo al compimento dei 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti obbligatori

Compatibilità e incompatibilità

Non c’è nessuna compatibilità né con l’isopensione e nemmeno con l’Ape. Quindi bisogna decidere a monte quale trattamento pensionistico utilizzare visto che la scelta non è reversibile. Tuttavia questa non è la sola incompatibilità da considerare. Per la precisione ci sono delle situazioni per le quali non c’è la possibilità di poter optare per la quota 100, pur raggiungendone il valore complessivo. Parliamo dei casi in cui i versamenti sono effettuati:

  • a casse pensionistiche diverse dall’Inps (non contribuiscono al cumulo degli anni di contributi);
  • da lavoratori autonomi (se si superano 5000 euro all’anno e non sono occasionali).

Non ci sono invece problemi di cumulo per chi ha svolto differenti attività in differenti settori, purché i versamenti contributivi siano sempre andati nelle casse dell’Inps (compresa gestione separata, oppure ex Inpdap).

Come si calcola la pensione e gli anni di contributi previdenziali?

Il calcolo dell’assegno della pensione utilizzerà le stesse modalità previste per il calcolo delle pensioni introdotte dal 1995 in poi. Riassumiamo quindi questi criteri nelle due alternative ‘vigenti’:

  • se sono stati versati almeno 18 anni di contributi entro il 1995: il calcolo avverrà con il metodo retributivo fino al 2011, e per gli anni successivi con quello contributivo. Tuttavia ai fini del calcolo dei versamenti ai fini previdenziali saranno considerati: contributi volontari, contributi di riscatto e contributi figurativi, purché versati all’Inps.
    Non solo nel calcolo dei 38 anni complessivi, almeno 35 anni dovranno essere reali e solo pari a 3 anni saranno ammessi quelli figurativi;
  • se non sono rispettati i criteri per il calcolo misto, allora si applicherà quello contributivo.

N.B. Ribadiamo che uno degli aspetti a cui fare maggiore attenzione è proprio quello legato ai contributi versati in casse differenti da quelle dell’Inps, poiché non c’è possibilità di recuperarli per il calcolo della quota 100. Un discorso che diventa molto complesso da gestire per coloro che non hanno svolto sempre la stessa attività lavorativa e che quindi potrebbero ritrovarsi in una situazione intermedia, e con un cumulo di contributi insufficiente.