Bonus facciate 2022: come funziona?

Bonus facciate: le ultime novità per il 2020

Il bonus facciate, anche se ancora non ufficialmente approvato (dicembre 2019), si sta finalmente delineando così da prepararsi al debutto che avverrà nell’arco dell 2020. Riguarderà le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sulle quali sarà prevista una detrazione massima del 90% degli importi versati per ristrutturare le facciate degli edifici. Se i lavori sono iniziati nel 2019 ma si pagherà il saldo nel 2020, allora sugli importi pagati prima del 1 gennaio 2020 si applicherà l’aliquota del 50% mentre sul saldo o acconti successivi lo sgravo fiscale salirà al 90%. Quindi l’accesso a questo bonus non è in funzione del momento in cui si avvia il lavoro ma in base a quello in cui si pagano effettivamente le spese (approfondimento: Credito condominiale).

Al momento non è previsto un tetto di spesa massima detraibile. I possibili fruitori potranno essere tano i condomini quanto i proprietari di unità singole (come ad esempio villette, anche a schiera).

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Che cosa riguarderà

Dalle ultime informazioni emerge che si potranno portare in detrazione gli interventi diretti fatti sulle facciate degli edifici già esistenti a patto che siano ubicati:

  • in zona A ovvero nei centri storici;
  • in zona B ovvero le cosiddette ‘zone di completamento’ (sia che gli immobili siano stati interamente che parzialmente edificati).

Saranno ammessi tra gli interventi anche quelli di manutenzione ordinaria, come ad esempio i lavori di pulitura e/o di tinteggiatura esterna. Detto questo ci sono delle limitazioni anche sulle ‘superfici’ che potranno essere interessate all’intervento detraibile, che dovrà forzatamente riguardare:

  • strutture opache della facciata;
  • balconi;
  • ornamenti e fregi.

Il riferimento è chiaro ed esclude ad esempio le finestre, il cui cambio rientra nelle detrazioni legate all’efficienza energetica.

Per quanto riguarda la tinteggiatura è specificato nel testo (così come per i lavori di manutenzione ordinaria) che non è necessario che sia apportato un miglioramento a livello di efficienza energetica. Se ciò avvenisse, con un impatto pari ad almeno il 10% della superficie lorda, allora dovranno essere rispettate le condizioni previste per l’efficienza energetica del DM 26 giugno 2015 mentre per la trasmittanza termica il rispetto dei requisiti della tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.

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Chi può usufruirne?

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi di coloro che possono approfittare del bonus facciate non troviamo novità rispetto agli altri bonus.
Il titolare della detrazione dovrà coincidere con una delle seguenti figure:

  • proprietario dell’immobile;
  • nudo proprietario dell’immobile;
  • titolare di un diritto reale di godimento (come usufrutto, titolare di diritto di uso o del diritto di abitazione);
  • inquilino;
  • comodatario;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • soci di società semplici;
  • imprenditori individuali, purchè non si tratti di immobili strumentali o merce.

Non solo, si mantiene ugualmente il diritto al bonus anche avendo sostenuto le spese dei lavori effettuati e rientrando in una delle figure che riportiamo di seguito:

  • familiare convivente del proprietario o del detentore dell’immobile (come il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado);
  • componente familiare in base ad un’unione civile;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • convivente more uxorio, che non sia anche proprietario dell’edificio e nemmeno il titolare di un contratto di comodato su di esso.

Attenzione! Anche se si rientra in queste condizioni, non si ha diritto al bonus facciate se il proprio reddito annuo è pari o inferiore a 8 mila euro, in quanto si è in zona no tax.

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Come avviene la detrazione?

L’importo detraibile va inserito nella compilazione del 730 relativo all’anno fiscale in cui sono state sostenute le spese di ristrutturazione. Nell’anno di presentazione del 730 si ottiene il rimborso della prima rata e poi si prosegue per le successive 9 annualità (approfondimento: Detrazioni interessi prestito). Infatti, l’importo che spetta come detrazione è suddiviso in 10 rate annuali.

Per esempio, supponiamo di aver diritto ad una detrazione su una spesa di 10 mila euro. Applicando il 90% previsto ad oggi dal bonus facciate abbiamo diritto a un recupero di 9 mila euro. Quindi ogni anno, per 10 anni riceverò un rimborso di 900 euro.

Ovviamente, se si tratta di un condominio, a ciascun condomino spetterà una detrazione in funzione della quota assegnata alla sua abitazione (calcoli che dovrebbero essere comunicati, anche in via preventiva, dall’amministratore).

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