Cassa integrazione straordinaria: come e chi può richiederla?

Cassa integrazione straordinaria: funzionamento e requisiti Cigs

La cassa integrazione straordinaria si distingue da quella ordinaria sia per il tipo di “impiego” che per la tipologia di soggetti che possono accedervi. Infatti, pur rimanendo un sistema di sostegno economico del reddito dei lavoratori, può essere richiesta solo nel caso in cui si verifichino delle situazioni estreme (grave crisi fino a procedura fallimentare, oppure ristrutturazione ma anche riorganizzazione della azienda stessa).

Come funziona l’accesso alla Cigs?

Il settore non è limitante (vedi anche Finanziamenti per imprenditori), in quanto possono farne richieste le imprese del settore industriale, artigianale (vedi ad esempio Prestito per artigiani) ma anche quelle cooperative (comprese quelle che si occupano di prodotti del settore agricolo) e le aziende di servizi o di trasporto. Per queste ultime non c’è limite di dipendenti altrimenti in genere si parte da un minimo di 15. Per quelle del settore commerciale, del turismo, di vigilanza, ci sono invece delle indicazioni più specifiche e cioè:

  • più di 50 dipendenti per quelle commerciali e per quelle legate a viaggio o turismo;
  • vigilanza più di 15 dipendenti.

Per i casi in cui non si rientra in una delle ipotesi sopra indicate allora si applica la cassa integrazione in deroga (che viene finanziata dalla Regioni e/o dallo Stato).

La durata e l’ammontare dell’indennità

Si hanno diverse ipotesi che prevedono durate diverse a seconda della ragione per cui vi si accede, che possono essere pari a 12 mesi nell’ipotesi di crisi, 36 mesi per i contratti di solidarietà, e 24 mesi per le altre situazioni. Anche per quanto riguarda il 2016 la retribuzione arriva all’80% di quella lorda che sarebbe stata pagata per un numero di ore che va dalle zero ore fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

Infine per la maturazione delle ferie va fatta la distinzione tra la Cig a zero ore (dove non si maturano ferie) e quella a rotazione, dove le ferie maturano nei giorni in cui viene prestata l’attività lavorativa effettivamente. Inoltre per queste due specifiche situazioni (ovvero sia a zero ore che a rotazione) ci sono differenza anche per il calcolo della tredicesima. Il pagamento può avvenire tramite compensazione con l’azienda oppure effettuato in modo diretto dall’Inps (generalmente nelle situazioni economicamente più compromesse).

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