Finanziamento soci: tipologie e formalismi obbligatori
Per le società a responsabilità limitata, ed in alcuni casi anche per quelle per azioni, il finanziamento dei soci rappresenta una soluzione molte volte necessaria per riuscire a fornire nuova liquidità alla società srl o spa stessa, senza andare incontro ai formalismo legati ad un vero e proprio aumento di capitale. In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento per soci utilizzato, la forma di comunicazione che va utilizzata, soprattutto ai fini contabili è quella della segnalazione nella ‘Nota integrativa’.
Tipologie di finanziamento per soci
Ci sono 4 forme a cui ci si può affidare per effettuare un finanziamento per soci e cioè:
- fondo perduto (infruttifero e senza previsione di restituzione);
- in conto “aumento” di capitale;
- ‘anticipo’ di un futuro aumento di capitale;
- versamento diretto come vero e proprio finanziamento.
Quest’ultima tipologia non deve necessariamente prevedere un guadagno per il socio, ovvero può prevedere la restituzione delle sole somme finanziate, pur restando infruttifero. Questa condizione deve essere prevista ed indicata in modo scritto, altrimenti si presume che si tratti di un finanziamento con corresponsione di interessi passivi (deve essere riportata nel bilancio la causale che riporta la dicitura Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi).
L’unica situazione in cui non c’è la presunzione di versamento con pagamento di interessi, è quello dei versamenti come aumento di capitale futuro. Quando avviene la rinuncia (formalizzata) del debito da parte dei soci, questo diventa una “riserva di capitale”.
Limiti al finanziamento soci srl e non solo
Per ovviare alla tendenza di usare il finanziamento dei soci come alternativa all’aumento del capitale, godendo di fatto di una maggiore flessibilità e libertà di movimento, da un decennio il legislatore si è posto il problema di limitarne l’uso, almeno in alcune circostanze particolari. Quindi è stato stabilito che i soci possono concedere un finanziamento alla propria società, solo nei casi in cui la solidità patrimoniale lo permetta. Questo principio si è trasformato in una situazione con i contorni non ben definiti, in quanto, considerata l’attività svolta dalla società, il finanziamento dei soci non è possibile solo quando la situazione patrimoniale richiederebbe un apporto di ‘capitale fresco’. Come altri limiti sono previsti:
- possesso di almeno il 2% di proprietà della società da parte del socio prestatore;
- qualifica di socio da almeno 3 mesi;
- l’indicazione, nell’atto costitutivo, della possibilità di fare un finanziamento dei soci alla società stessa.
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