Cessione stipendio e pignoramento: normative e limiti

Pignoramento e cessione volontaria del quinto dello stipendio o pensione: cumulo, coesistenza
e delega

Il pignoramento dello stipendio o della pensione può coesistere con la cessione del quinto anche se si producono delle logiche conseguenze sulle quote che potranno essere cedute volontariamente (nel caso della cessione del quinto successiva all’azione di pignoramento), oppure pignorate (tenute presenti sia le differenze per legge che l’ipotesi in cui il pignoramento avvenga in modo successivo alla cessione del quinto).

Va comunque premesso che per il pignoramento ci sono dei limiti, che variano in funzione del fatto che si tratti di stipendi o pensioni, in quanto per queste ultime non si può intaccare l’equivalente della pensione minima (quindi il calcolo va fatto sulla parte eccedente la pensione minima vigente).

In generale la quota pignorabile è pari a un quinto dello stipendio, ma si può arrivare fino a metà dello stipendio al netto delle ritenute fiscali (per la pensione al netto delle ritenute e della pensione minima) nel caso di più pignoramenti o nel caso di pignoramenti legati agli alimenti.

Pignoramento antecedente la richiesta di cessione del quinto

Quindi nel caso in cui le proprie entrate vengano sottoposte a pignoramento rimane comunque salva la possibilità di chiedere una cessione del quinto della pensione o dello stipendio. Tuttavia il calcolo dell’importo massimo finanziabile va fatto sulla differenza tra i due quinti dello stipendio e la quota pignorata.

Quindi a fronte di uno stipendio netto pari a mille euro, la cessione del quinto verrà calcolata sula differenza fra 400 euro (due quinti di 1000 euro) e la quota di pignoramento (ipotizzata pari a un quinto dello stipendio) pari a 200, per cui la rata relativa alla cessione non potrà superare 400-200=200 euro.

Attenzione! Nel caso della pensione vale lo stesso ragionamento, ma bisogna escludere la parte di pensione equivalente alla pensione minima.

Cessione del quinto che precede il pignoramento

In questo caso il discorso è invertito ed il calcolo della quota di pignoramento avviene considerando la metà dello stipendio netto e la quota impegnata dalla rate del rimborso del prestito. Quindi nel caso di uno stipendio netto sempre pari a 1000 euro, il calcolo va fatto su 500 euro meno 200 euro (che è la rata pari a un quinto dello stipendio).

La somma massima pignorabile sarà quindi pari a 500-200=300 euro anche se solo nel caso di più pignoramenti o pignoramento legato agli alimenti, altrimenti rimane comunque fissa a 200 euro (ovvero pari a un quinto dello stipendio).

Guida

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