Cessione del quinto: cosa succede se cambio lavoro?

Cessione del quinto: quali conseguenze in caso di cambio lavoro?

Quando si stipula una cessione del quinto, il cambio di lavoro non rientra certo tra i pensieri sui quali ci si concentra e tanto meno ci si pone il problema riguardo a ciò che potrebbe accadere al prestito di conseguenza.

Non solo, spesso si pensa erroneamente che nel caso di perdita dell’attività lavorativa (che permette la remunerazione della rata ogni mese), subentri sempre l’assicurazione per cui non si abbia nulla di cui preoccuparsi. In realtà le cose non stanno proprio così, anzi è sempre necessario fare attenzione alle clausole riportate nel contratto, soprattutto per la parte riguardante i doveri di ciascuna delle parti coinvolte in caso di perdita di quel tipo di attività lavorativa.

scritta change

Come noto, la cessione del quinto lega il finanziamento sia al dipendente che al datore di lavoro, usando come garanzia il tfr (vedi anche cessione del quinto senza Tfr). Quindi è evidente che in caso di cambio di lavoro il tipo di legame e di relazione tra ‘finanziaria, dipendente e azienda’ non è più come prima. Tuttavia si possono verificare varie ipotesi di ‘cambio di lavoro’ alle quale corrisponde un risultato differente proprio in merito a ciò che accadrà alla cessione del quinto. Vediamo insieme le varie casistiche nel particolare.

Il tipo di cambiamento

Le cause di cambiamento del lavoro possono essere differenti:

  • cambio diretto: si passa da una posizione lavorativa ad altra posizione lavorativa con il cambio del datore di lavoro (però in sostanza non si rimane disoccupati);
  • licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie: non si ha un passaggio diretto ad una nuova posizione, per cui potenzialmente si è disoccupati;
  • licenziamento senza giusta causa: quello che può cambiare è solo l’aspetto della copertura assicurativa come tempi di subentro.

Vediamo ora cosa succede nelle due macro situazioni, ovvero quella del cambio diretto e tutte quelle in cui si diventa ‘disoccupati’.

Cambio diretto

In questo caso quello che cambia è il datore di lavoro ma si rimane occupati. È un’ipotesi ricorrente per esempio con i contratti di appalto. Non diventando disoccupati allora si potrà notificare il cambio di datore di lavoro semplicemente tramite raccomandata A/R o Pec. Questo perché l’Istituto di credito possa cambiare il ‘riferimento’ del datore di lavoro che si occuperà del rimborso delle rate. Anche l’importo della rata rimane lo stesso e può cambiare solo se:

  • c’è stato un rimborso tramite Tfr del prestito e una parte è rimasta insoddisfatta (quindi si ricalcola il piano di ammortamento su questa nuova somma più bassa);
  • la nuova busta paga percepita al mese è pari o oltre il 30% in meno rispetto a quella precedente.

Ma attenzione: c’è da considerare che nel passaggio il datore di lavoro precedente dovrebbe comunque consegnare il Tfr in garanzia alla finanziaria o banca che ha concesso la cessione del quinto. Nel caso di una comunicazione tempestiva quest’ultima può mantenere lo stesso la garanzia sul Tfr senza tuttavia usarla per il rimborso (in tutto o in parte), trasferendola presso il nuovo datore di lavoro.

Nel caso dei dipendenti statali vale lo stesso criterio di comunicazione, ma ovviamente viene meno l’aspetto del Tfr, in quanto qui per il Tfs il funzionamento è differente e non viene messo come garanzia.

immagine di scritta cambio lavoro con varie conseguenze

Licenziamento o dimissioni

Queste ipotesi vedono il lavoratore come potenziale disoccupato, perché non c’è un passaggio più o meno immediato che garantisca la continuità con il lavoro. In entrambe le ipotesi quindi la finanziaria o banca si rifarà sul Tfr. Se questo non sarà sufficiente (ovviamente nel calcolo degli importi ancora dovuti tramite i conteggi estintivi si terrà conto anche della quota interessi) allora per la parte residua la finanziaria potrà prendere i seguenti ‘provvedimenti’:

  • fino a quando non c’è un altro impiego ottenere il rimborso dalla compagnia di assicurazione, a seconda delle condizioni e clausole previste nel contratto (per esempio generalmente non si ha una copertura per i licenziamenti per colpa);
  • una volta che c’è un altro datore di lavoro la finanziaria, dopo notifica al datore di lavoro, produrrà un nuovo piano di ammortamento e il lavoratore finanziato riprenderà con il rimborso tramite trattenuta sulla busta paga.

Chi deve dare le comunicazioni?

È compito dell’interessato, quindi del lavoratore, notificare alla finanziaria o banca l’interruzione del rapporto di lavoro con il datore ed eventualmente indicare con la lettera di assunzione i dati del nuovo datore di lavoro. Tuttavia può essere prevista la comunicazione anche dell’ex datore di lavoro, in modo da:

  • definire cosa fare del Tfr (in pratica come deve avvenire la ‘consegna’ alla finanziaria o il passaggio al nuovo datore di lavoro);
  • bloccare le notifiche di scadenza delle rate per l’importo prelevato in busta paga.

La copertura assicurativa

Come abbiamo accennato più volte all’interno dell’articolo, bisogna considerare che l’assicurazione non copre ogni possibile situazione, per cui per essere certi che ci sia un ‘aiuto’ anche temporaneo bisogna guardare al tipo di ‘intervento’ previsto e soprattutto alla sua durata. Tuttavia bisogna considerare il fatto che l’assicurazione ‘anticipa’ le rate per conto del cliente/finanziato, ma questi poi deve restituirgliele nei tempi e nei modi pattuiti.

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