Tempi di rilascio benestare della cessione quinto

Rilascio benestare cessione quinto: tempistiche e funzionamento

La cessione del quinto, pur rientrando nella categoria del prestito personale, segue una serie di passaggi che non sono previsti in tutti gli altri casi, come quello dell’atto di benestare. Si tratta di un documento riepilogativo che non è obbligatoriamente previsto dalla normativa che disciplina sia la cessione del quinto che il prestito con delega, ma che viene comunemente richiesto dalle banche e finanziarie che prevedono l’erogazione di queste tipologie di prestiti.

In cosa consiste?

Si tratta di un documento che viene inviato all’amministrazione del dipendente che ha richiesto la cessione del quinto (o il prestito con delega). Nell’atto di benestare la finanziaria o la banca comunica che, per quanto riguarda la sfera di sua competenza (relativa alla valutazione della richiesta), è arrivata alla fase conclusiva. In questo documento vengono riportate le varie informazioni relative al finanziamento comprese la durata e le condizioni, oltre che la data di decorrenza della prima trattenuta sulla busta paga. Lo si accompagna, in genere, con una copia del contratto.

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La forma può variare a seconda che il richiedente sia un dipendente privato, un dipendente statale o un pensionato, in quanto differenti saranno i destinatari per il suo ricevimento e cioè:

  • dipendente privato: il documento è inviato all’amministrazione che si occupa del personale e/o contabilità;
  • dipendente pubblico: il benestare è inviato all’amministrazione che si occupa della gestione delle busta paga;
  • pensionati: l’amministrazione è l’Inps.

A cosa serve?

L’invio viene fatto al ‘datore di lavoro’ perché questi possa effettuare un controllo prima che si passi al via libera definitivo. Nel particolare, ha il compito di controllare i dati e comunicare eventuali incongruenze oppure errori. In tal caso, a seconda della tipologia di correttivo da adottare, potrà essere necessario:

  • redarre un nuovo contratto, con inevitabile aumento della tempistica;
  • effettuare una correzione dei documenti già presentati.

Se invece non ci sono correzioni da fare perché i dati sono corretti, il datore di lavoro firma il documento, dando il ‘benestare’ perché si arrivi alla fase di erogazione del prestito. La finanziaria o la banca può così inviare il bonifico o consegnare l’assegno con la somma prevista nel contratto di finanziamento. Le comunicazioni avvengono per vie ufficiali e tracciabili da entrambe le parti. La forma oggi più utilizzata è quella dell’invio di una mail certificata.

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I tempi da rispettare per ricevere l’importo

Non c’è una tempistica predefinita per il rilascio dell’atto di benestare. A incidere sui tempi c’è in primis il tipo di sistema di comunicazione usato (con la pec la consegna è praticamente istantanea), poi bisogna considerare i tempi impiegati dall’amministrazione del dipendente per effettuare tutti i controlli necessari, e quindi i tempi di restituzione del documento firmato e timbrato.

Infine c’è la tempistica usata dalla banca o dalla finanziaria per l’erogazione dell’importo, che a sua volta subisce termini diversi a seconda che si proceda con un bonifico (se si ha il conto presso la banca si avrà l’istantaneità di un giroconto) oppure con la consegna dell’assegno (via sicuramente meno comoda e veloce).

Si può tuttavia fare una stima generica per quanto riguarda la fase vera e propria legata all’atto di benestare, ovvero la sua comunicazione e poi il suo ‘ritorno’ con l’approvazione. Genericamente si può dire che le amministrazioni impiegano pochi giorni per la risposta, in un orizzonte temporale che può andare da 1 a 3 giorni. Si possono verificare dei ritardi in alcune situazioni, come per esempio se si tratta di una cessione del quinto con rinnovo. Questo accade perché al datore di lavoro risulta già la trattenuta sulla busta paga per la precedente cessione del quinto, un problema che si risolve con l’inserimento di una nota che specifica che la cessione del quinto precedente viene estinta anticipatamente e che le nuove trattenute riguarderanno solo un nuovo contratto.

N.B. Il datore di lavoro può anche rifiutarsi di firmare l’atto di benestare. Così facendo, nel caso della cessione del quinto l’effetto sarà unicamente un ritardo nell’iter di approvazione da parte della finanziaria, in quanto il consenso del datore di lavoro è solo formale e non necessario, mentre nel caso del prestito con delega il suo rifiuto renderà a tutti gli effetti impossibile l’erogazione del credito.

Al momento dell’approvazione definitiva verrà comunicata all’amministrazione la prima busta paga dalla quale dovrà essere operata la trattenuta.

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Quali clausole sono accettate?

L’atto di benestare non può essere limitato da clausole, nemmeno che tutelino le parti in casi di decesso o licenziamento, fatta eccezione dell’intervento dell’assicurazione obbligatoria. In caso di licenziamento, in particolare, il percorso prevede che:

  • il datore di lavoro ne dia comunicazione alla finanziaria;
  • la finanziaria calcoli l’importo residuo da restituire al datore di lavoro;
  • il datore di lavoro versi il Tfr a copertura del debito residuo.

Può accadere che il Tfr non sia sufficiente a coprire il debito e in questo caso la finanziaria prenderà tutto il Tfr dal datore di lavoro e poi chiederà la parte insoddisfatta direttamente all’ex lavoratore (approfondimento: Cessione del quinto senza TFR).

Può essere invece previsto l’inserimento di una richiesta di lettera liberatoria, ed eventuale copia di bonifico di estinzione anticipata a vantaggio dell’amministrazione, nel caso in cui la cessione del quinto dovesse essere estinta in via anticipata (approfondimento: Come recedere da un prestito).

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