Cessione del quinto: come accedere alla sospensione
Le misure adottate per arginare la diffusione del covid 19 sono state accompagnate da alcuni provvedimenti (come con il Decreto “Cura Italia” e il Decreto “liquidità”) volti ad aiutare chi aveva delle rate da rimborsare per finanziamenti pregressi. Tuttavia con tali decreti sono state disposte le sospensioni solo delle rate dei mutui per quanti hanno i requisiti necessari tra perdita di reddito e/o riduzione orario di lavoro.
Non sono invece stati previsti degli interventi diretti di sospensione per quanto riguarda i titolari di finanziamenti legati al credito al consumo od ai prestiti personali, compresa la cessione del quinto. Criticità di cui si sono però occupate le associazioni degli operatori di settore. In particolare si è concluso recentemente (aprile/maggio 2020) l’accordo tra la Assofin (cioè l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare), le principali Associazioni dei consumatori e l’ABI.
Caratteristiche dell’accordo
Come si capisce dai soggetti coinvolti, si tratta di un accordo tra ‘privati’. Non c’è quindi l’assistenza di un fondo di garanzia statale. In parole semplici se si ha un finanziamento con una banca o finanziaria che non ha aderito (o non lo ha ancora fatto) all’accordo sulla sospensione non si avrà nessuna possibilità di potervi aderire. Le novità e l’aggiornamento degli elenchi delle società aderenti possono essere trovati sul sito dell’ABI.
Quali caratteristiche ha la moratoria?
Le modalità per accedervi sono le medesime adottate nelle moratorie previste in passato nei periodi post crisi (dopo 2008). Quindi bisogna possedere i requisiti minimi richiesti e seguire la procedura di richiesta della sospensione rivolgendosi alla propria banca (che, come detto, deve essere una delle firmatarie della moratoria). Come requisiti al 21 maggio 2020 è necessario:
- avere un finanziamento in corso;
- essere impossibilitati al rimborso per subentrate difficoltà economiche dovute al Coronavirus.
Per quanto riguarda le difficoltà economiche queste dovranno essere oggettive e dimostrabili, per cui bisogna che rientrino in una delle seguenti situazioni:
- perdita di lavoro dipendente nel periodo ricompreso dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (non ci rientrano i licenziamenti per giusta causa oppure per giustificato motivo soggettivo, o nel caso delle risoluzioni consensuali o per dimissioni volontarie);
- perdita del lavoro “atipico”;
- riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni (messa in cassa integrazione o se si rientra in altri ammortizzatori sociali).
Per usufruire della moratoria è inoltre necessario che il prestito sia superiore a 1000 euro e che abbia almeno una durata di 6 mesi e, nel caso delle cessioni, dovrà esserci anche il parere positivo delle compagnie di assicurazione chiamate a dare il consenso alla copertura assicurativa relativa alle rate rimborsate dopo la fine del piano di ammortamento.
Per quanto riguarda altre tipologie di finanziamento, per rientrare nella moratoria devono verificarsi altre condizioni, come per gli eredi del de cuius che non ha stipulato un polizza protezione del credito, oppure per i liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 33%.
N.B. In senso generale se si è morosi con un disguido di una o due rate si potrà ugualmente fare richiesta di accesso alla moratoria (se la situazione risulta troppo compromessa invece non si avrà accesso alla sospensione).
Modalità di richiesta e di sospensione
Si dovrà procedere con una richiesta scritta che può avvenire, dove previsto, anche con una email. E’ consigliato chiedere direttamente alla propria banca o finanziaria quali sono le modalità e se è previsto un modulo specifico. Nel caso della cessione del quinto è richiesta anche l’adesione da parte dell’ente pensionistico (nel caso dei pensionati) o del datore di lavoro (dipendenti pubblici o privati) poiché sono coobbligati a livello giuridico per il rimborso delle rate sospese che sono dovute al termine del piano di ammortamento.
Il rimborso degli interessi
Se la moratoria viene accettata si può ottenere una sospensione di massimo 6 mesi (le rate sospese vengono rimborsate in coda alla fine del piano di ammortamento). Ci sono due possibili modalità di sospensione. Una riguarda l’intera rata, la seconda invece solo la quota capitale.
Per cui nel primo caso, le rate pagate successivamente dovranno prevedere anche gli interessi, mentre per la sola quota capitale questi non saranno dovuti. Riassumendo il pagamento degli interessi potrà avvenire:
- in una sola rata (la prima) e poi le successive saranno di sola quota capitale;
- con divisione per la stessa quota sulle rate da rimborsare secondo il piano di ammortamento;
- rate complete di interessi e quota capitale in coda al piano di ammortamento.
Le modalità saranno comunque dettate dal tipo di sospensione che la banca o la finanziaria potranno accordare.
Altri casi
Al di fuori delle moratorie sopra indicate non è prevista la possibilità di sospensione della cessione del quinto, considerato anche che si tratta di un tipo di prestito che è assistito dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Il discorso della sospensione in caso di covid 19 è stato infatti introdotto soprattutto per le problematiche dovute alla riduzione dello stipendio netto mensile sul quale era stata calcolata la rata a monte (per cassa integrazione, riduzione orario di lavoro).
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